COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 30.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. CSI STELLA A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ACLI VILLA MUSONE/CSI STELLA DEL 12.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A CINQUE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 111 del 16.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 30.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. CSI STELLA A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ACLI VILLA MUSONE/CSI STELLA DEL 12.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A CINQUE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 111 del 16.1.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore VILLANI Matteo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. CSI Stella A.S.D. chiedendo, previo riconoscimento dei suoi buoni precedenti, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare, proferendo una frase irriguardosa, nei confronti dell’arbitro, ma senza offenderlo ed abbandonando il terreno di gioco subito dopo l’espulsione, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Plebani. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Villani responsabile della violazione ascrittagli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla Pol. CSI Stella A.S.D. e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore VILLANI Matteo a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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