COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. SIGOLO Pietro, dirigente della ASD CE.VER.SA.MA BIELLA, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 30 commi 2 e 4 dello Statuto, nonché della società ASD CE.VER SA.MA BIELLA a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio dirigente ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. SIGOLO Pietro, dirigente della ASD CE.VER.SA.MA BIELLA, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 30 commi 2 e 4 dello Statuto, nonché della società ASD CE.VER SA.MA BIELLA a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio dirigente ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 21.9.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare il sig. Sigolo Pietro, dirigente della ASD Ce.ver.sa.ma Biella per essere venuto meno all’osservanza del vincolo di giustizia sportiva di cui all’art. 30 commi 2 e 4 dello Statuto Federale della FIGC, per avere adito la giustizia ordinaria senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale; deferiva altresì la ASD Ce.ver.sa.ma Biella a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascritta al proprio dirigente. All’udienza del 18.1.2013 avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano per gli incolpati il sig. Sigolo Pietro ed il sig. Mosconi Renato, presidente della Ce.ver.sa.ma Biella, mentre in rappresentanza della Procura Federale compariva l’avv. Marco Stefanini. Preliminarmente il Presidente della Commissione Disciplinare informava le parti della possibilità di definire il procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S. e, quanto alla posizione della A.S.D. Ce.ver.sa.ma Biella, le parti concordavano per l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 400,00. Nel confronti del sig. Sigolo Pietro si procedeva invece con il giudizio; il medesimo ribadiva di avere adito la giustizia ordinaria mediante proposizione di querela nei confronti di un tesserato federale perché ignorava l’esistenza della clausola compromissoria, adducendo tuttavia di avere richiesto la prescritta autorizzazione non appena venuto a conoscenza della norma e di avere quindi inviato le precisazioni richieste dal Comitato di appartenenza come da comunicazione che produceva; il Sostituto Procuratore Federale concludeva con la richiesta di applicazione delle sanzioni dell’inibizione per anni uno e dell’ammenda di € 500,00 a carico del sig. Sigolo. MOTIVI DELLA DECISIONE I)Relativamente alla posizione della A.S.D. CE.VER.SA.MA BIELLA Vista la richiesta formulata dal presidente della ASD CE.VER.SA.MA BIELLA di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S.. Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate alla Società incolpata. Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua. P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica alla ASD CE.VER.SA.MA BIELLA la sanzione dell’ammenda per € 400,00 (trecentocinquanta0). II)Relativamente alla posizione del sig. Sigolo Pietro I fatti documentalmente accertati e non contestati che hanno dato origine al presente procedimento possono essere sinteticamente così riassunti. In occasione della gara tra la società GATTINARA F.C. e la ASD CE.VER.SA.MA BIELLA disputata il 15.1.2011, il direttore di gara riportava nel proprio rapporto che il sig. Sigolo Pietro, assistente di linea di quest’ultima società, lo aveva colpito con un pugno nella regione addominale; per tale ragione il Giudice Sportivo comminava al sig. Sigolo la sanzione della squalifica sino al 31.12.2015. Appreso il contenuto del referto arbitrale, la CE.VER.SA.MA proponeva ricorso avverso tale provvedimento e la Commissione disciplinare riduceva la squalifica del sig. Sigolo al 31.12.2012. In data 29.1.2011 il sig. Sigolo presentava una querela per diffamazione nei confronti del direttore di gara in relazione a quanto dichiarato, a suo dire in modo inveritiero, nel referto arbitrale, senza che il Consiglio Federale della FIGC avesse rilasciato alcuna autorizzazione a ricorrere alla giustizia ordinaria, che veniva richiesta dal querelante soltanto in epoca successiva e precisamente in data 12.2.2011; l’autorizzazione non risulta poi essere stata rilasciata neppure a seguito delle precisazioni fornite dal sig. Sigolo su richiesta del Comitato Regionale di appartenenza. La Commissione Disciplinare ritiene pertanto acclarate le responsabilità del sig. Sigolo, il quale ha adito la giustizia ordinaria senza alcuna autorizzazione, in violazione di quanto previsto all’art. 30 dello Statuto Federale FIGC. Se l’ignoranza della norma federale non può costituire circostanza esimente della violazione né può valere a ridurre le responsabilità dell’incolpato, nell’individuazione dell’entità della sanzione da applicarsi la Commissione Disciplinare ritiene possa tenersi conto della seppur tardiva richiesta della prescritta autorizzazione a rivolgersi alla giustizia ordinaria, nonché dell’invio in data 25.2.2011 delle richieste precisazioni sui fatti avvenuti. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA - Commina al sig. Pietro SIGOLO, dirigente della ASD CE.VER.SA.MA BIELLA, la sanzione dell’inibizione per mesi sei, nonché la sanzione dell’ammenda di € 250,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it