COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. SIGOLO Pietro, dirigente della ASD CE.VER.SA.MA BIELLA, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 30 commi 2 e 4 dello Statuto, nonché della società ASD CE.VER SA.MA BIELLA a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio dirigente ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. SIGOLO Pietro, dirigente della ASD
CE.VER.SA.MA BIELLA, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 30 commi 2 e 4 dello
Statuto, nonché della società ASD CE.VER SA.MA BIELLA a titolo di responsabilità oggettiva
in ordine a quanto ascritto al proprio dirigente ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 21.9.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione
Disciplinare il sig. Sigolo Pietro, dirigente della ASD Ce.ver.sa.ma Biella per essere venuto meno
all’osservanza del vincolo di giustizia sportiva di cui all’art. 30 commi 2 e 4 dello Statuto Federale
della FIGC, per avere adito la giustizia ordinaria senza richiedere la preventiva autorizzazione al
Consiglio Federale; deferiva altresì la ASD Ce.ver.sa.ma Biella a titolo di responsabilità oggettiva
per la condotta ascritta al proprio dirigente.
All’udienza del 18.1.2013 avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano per gli incolpati il sig.
Sigolo Pietro ed il sig. Mosconi Renato, presidente della Ce.ver.sa.ma Biella, mentre in
rappresentanza della Procura Federale compariva l’avv. Marco Stefanini.
Preliminarmente il Presidente della Commissione Disciplinare informava le parti della possibilità di
definire il procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S. e, quanto alla posizione della A.S.D.
Ce.ver.sa.ma Biella, le parti concordavano per l’applicazione della sanzione dell’ammenda di €
400,00.
Nel confronti del sig. Sigolo Pietro si procedeva invece con il giudizio; il medesimo ribadiva di avere
adito la giustizia ordinaria mediante proposizione di querela nei confronti di un tesserato federale
perché ignorava l’esistenza della clausola compromissoria, adducendo tuttavia di avere richiesto la
prescritta autorizzazione non appena venuto a conoscenza della norma e di avere quindi inviato le
precisazioni richieste dal Comitato di appartenenza come da comunicazione che produceva; il
Sostituto Procuratore Federale concludeva con la richiesta di applicazione delle sanzioni
dell’inibizione per anni uno e dell’ammenda di € 500,00 a carico del sig. Sigolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Relativamente alla posizione della A.S.D. CE.VER.SA.MA BIELLA
Vista la richiesta formulata dal presidente della ASD CE.VER.SA.MA BIELLA di definizione del
procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S..
Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate alla
Società incolpata.
Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare applica alla ASD CE.VER.SA.MA BIELLA la sanzione dell’ammenda
per € 400,00 (trecentocinquanta 0).
II)Relativamente alla posizione del sig. Sigolo Pietro
I fatti documentalmente accertati e non contestati che hanno dato origine al presente procedimento
possono essere sinteticamente così riassunti.
In occasione della gara tra la società GATTINARA F.C. e la ASD CE.VER.SA.MA BIELLA disputata
il 15.1.2011, il direttore di gara riportava nel proprio rapporto che il sig. Sigolo Pietro, assistente di
linea di quest’ultima società, lo aveva colpito con un pugno nella regione addominale; per tale
ragione il Giudice Sportivo comminava al sig. Sigolo la sanzione della squalifica sino al 31.12.2015.
Appreso il contenuto del referto arbitrale, la CE.VER.SA.MA proponeva ricorso avverso tale
provvedimento e la Commissione disciplinare riduceva la squalifica del sig. Sigolo al 31.12.2012.
In data 29.1.2011 il sig. Sigolo presentava una querela per diffamazione nei confronti del direttore di
gara in relazione a quanto dichiarato, a suo dire in modo inveritiero, nel referto arbitrale, senza che
il Consiglio Federale della FIGC avesse rilasciato alcuna autorizzazione a ricorrere alla giustizia
ordinaria, che veniva richiesta dal querelante soltanto in epoca successiva e precisamente in data
12.2.2011; l’autorizzazione non risulta poi essere stata rilasciata neppure a seguito delle
precisazioni fornite dal sig. Sigolo su richiesta del Comitato Regionale di appartenenza.
La Commissione Disciplinare ritiene pertanto acclarate le responsabilità del sig. Sigolo, il quale ha
adito la giustizia ordinaria senza alcuna autorizzazione, in violazione di quanto previsto all’art. 30
dello Statuto Federale FIGC.
Se l’ignoranza della norma federale non può costituire circostanza esimente della violazione né può
valere a ridurre le responsabilità dell’incolpato, nell’individuazione dell’entità della sanzione da
applicarsi la Commissione Disciplinare ritiene possa tenersi conto della seppur tardiva richiesta
della prescritta autorizzazione a rivolgersi alla giustizia ordinaria, nonché dell’invio in data 25.2.2011
delle richieste precisazioni sui fatti avvenuti.
In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare
COSI’ DELIBERA
- Commina al sig. Pietro SIGOLO, dirigente della ASD CE.VER.SA.MA BIELLA, la sanzione
dell’inibizione per mesi sei, nonché la sanzione dell’ammenda di € 250,00.
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