COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.S.D. CAVOUR avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 50 del 17/01/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara LIBARNA – CAVOUR disputata il 13/01/13 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.S.D. CAVOUR avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 50 del 17/01/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara LIBARNA – CAVOUR disputata il 13/01/13 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone B Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 22/01/13, la A.S.D. CAVOUR contesta la squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore PARESCHI Andrea con provvedimento pubblicato sul C.U. N° 50 del 17/01/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta per i fatti riportati dal direttore della gara LIBARNA – CAVOUR disputata il 13/01/13 nell’ambito del Girone B del Campionato di Eccellenza. La società reclamante chiede una riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, attribuendo al direttore di gara un fraintendimento della reale natura dell’intervento posto in essere dal suddetto durante la disputa della gara sopra indicata. L’arbitro riferisce che, al 20° del secondo tempo, il giocatore PARESCHI Andrea, n° 9 del CAVOUR, si rendeva protagonista di condotta violenta, in quanto, a palla lontana, tirava un calcio ad un avversario con chiaro intento violento e veniva quindi espulso. La A.S.D. CAVOUR, dopo aver sottolineato il fatto che il proprio giocatore è stato vessato per tutta la gara da un comportamento ed atteggiamento antisportivo e poi anche scorretto e falloso dal marcatore avversario, che ha cercato anche in maniera provocatoria di limitare e condizionare l’agire dell’attaccante, attribuisce al tentativo di divincolarsi da una ennesima scorrettezza il fatto di aver colpito involontariamente il difensore avversario. La tesi difensiva della Società ricorrente non regge di fronte alla precisa descrizione dell’episodio effettuata dall’arbitro, il quale ha sottolineato per ben due volte la natura violenta dell’atto e, quindi, le contestazioni avanzate nei confronti del rapporto di gara, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenendo, quindi, incensurabile la decisione impugnata sia in ordine al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla A.S.D. CAVOUR perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per TRE gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore PARESCHI Andrea.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it