COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: POL. D. GIOVINAZZO – POL. D. CALCIO GRAVINA del 13 Gennaio 2013 (Reclamo della POL. D. GIOVINAZZO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ALTAMURA Nicola di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 17 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: POL. D. GIOVINAZZO – POL. D. CALCIO GRAVINA del 13 Gennaio 2013 (Reclamo della POL. D.
GIOVINAZZO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore
ALTAMURA Nicola di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 17 Gennaio 2013 del
Comitato Regionale Puglia).
-Esaminati gli atti ufficiali;
-letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti;
rilevato che il gravissimo comportamento violento assunto dal calciatore ALTAMURA Nicola tale da non
consentire all’arbitro la prosecuzione della gara appare adeguatamente punito con la sanzione inflitta dal
Primo Giudice che va condivisa e confermata a nulla rilevando l’unica attenuante, invocata dalla
reclamante, della giovane età del calciatore da non consentire alcuna riduzione della squalifica inflittagli
P.Q.R.
D E L I B E R A
- respingersi il reclamo proposto dalla società POL. D. GIOVINAZZO e per l’effetto addebitarsi la
tassa sul conto della stessa.
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