COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: U.S.D. ATLETICO SAN VITO – U.S.D. QUARTIERE LA ROSA del 13 Gennaio 2013. (Reclamo della U.S.D. ATLETICO SAN VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori ALBANESE Massimo, PELLEGRINO Dario, SARDELLI Vincenzo, CERVELLERA Nicola e ammenda € 50,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 17 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: U.S.D. ATLETICO SAN VITO – U.S.D. QUARTIERE LA ROSA del 13 Gennaio 2013. (Reclamo della U.S.D. ATLETICO SAN VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori ALBANESE Massimo, PELLEGRINO Dario, SARDELLI Vincenzo, CERVELLERA Nicola e ammenda € 50,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 17 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; premesso che ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera a non può essere impugnato il provvedimento di squalifica per n. 2 giornate del calciatore CERVELLERA Nicola per cui va dichiarata la relativa inammissibilità del reclamo; ritenuto che analogo provvedimento di relativa inammissibilità va dichiarato ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera d per la sanzione dell’ammenda di € 50,00 inflitta dal Primo Giudice; considerato che sulla base degli atti ufficiali, adeguate si appalesano le sanzioni delle rispettive squalifiche adottate dal Primo Giudice nei confronti dei calciatori ALBANESE Massimo, PELLEGRINO Dario e SARDELLI Vincenzo, sanzioni che appaiono adeguate al comportamento violento e antisportivo assunto dai predetti calciatori e alle contestazioni loro mosse che vanno da questa Commissione Disciplinare Territoriale condivise P.Q.M. D E L I B E R A - dichiararsi inammissibile il reclamo proposto per il calciatore CERVELLERA Nicola ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva; - dichiararsi inammissibile il reclamo proposto per l’ammenda di € 50,00 ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera d del Codice di Giustizia Sportiva; - confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società U.S.D. ATLETICO SAN VITO.
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