COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BELVI’ (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 03.01.2013. Gara Belvi’ / Monte Arci del 29.12.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BELVI’ (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 03.01.2013. Gara Belvi’ / Monte Arci del 29.12.2013. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Belvì ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il giocatore Luigi Lungi è stato squalifica per quattro giornate, il giocatore Orrù Michele per tre gare, nonché avverso l’ammenda di Euro 200,00. La ricorrente richiede la riduzione delle squalifiche, nonché la revoca o la riduzione dell’ammenda. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento delibera quanto segue. Dalla disamina del referto arbitrale si evincono le motivazioni che hanno indotto il Giudice Sportivo a irrogare i provvedimenti impugnati: i comportamenti posti in essere dai giocatori Lungi ed Orrù sono connotati dai requisiti delle sconvenienti e delle irriguardezze, nonché della reiterazione, di talchè le squalifiche devono essere integralmente confermate siccome del tutto proporzionate ai fatti verificatisi. E’ parimenti equa la sanzione pecuniaria comminata a seguito dell’invasione di terzi, che va pertanto confermata. Per tutte queste ragioni la Commissione DELIBERA di confermare il provvedimento impugnato e dispone l’incamero della tassa.
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