COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 312 del 29.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 94/A A.S.D. SPORTING BARRIERA (CT), avverso squalifica calciatore Paolo Spartano per 6 gare – Gara 1^ categoria girone F Sporting Barriera/Atletico Militello del 12/01/2013 – C.U. N° 292 del 17/01/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 312 del 29.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 94/A A.S.D. SPORTING BARRIERA (CT), avverso squalifica calciatore Paolo Spartano per 6 gare - Gara 1^ categoria girone F Sporting Barriera/Atletico Militello del 12/01/2013 – C.U. N° 292 del 17/01/2013. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. Sporting Barriera, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, ritenendo sproporzionata la sanzione adottata e chiedendo che venga sensibilmente ridotta. In particolare l'appellante sostiene che il calciatore Sig. Paolo Spartano, capitano della squadra, non ha rivolto espressioni offensive nei confronti del direttore di gara ed ancora nega che il predetto ha tentato di colpire l'arbitro con una testata, essendosi soltanto avvicinato allo stesso in modo deciso e risoluto per protestare. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto documento ufficiale si evince che il calciatore sig. Paolo Spartano, al 12° del primo tempo, protestava animatamente insultando l'arbitro e cercando di colpirlo al volto con una testata senza riuscirci, subendo perciò il provvedimento di espulsione. L'appello può tuttavia trovare parziale accoglimento, dovendosi però tenere conto della qualifica di capitano assunta dal predetto sig. Spartano nella gara in questione, ai fini della quantificazione della sanzione. Essa sanzione va commisurata all’effettiva portata dell'espressione offensiva usata dal sig. Spartano e, non ravvisandosi nella fattispecie connotati di particolare gravità, va commisurata all'effettivo atteggiamento assunto dal predetto, senza il manifestarsi di più gravi conseguenze in danno dell'arbitro e sul prosieguo della gara, essendosi il tutto definito in unico contesto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Sig. Paolo Spartano. Senza addebito di tassa reclamo.
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