COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 312 del 29.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 98/A A.S.D. CITTA’ DI PETROSINO (TP), avverso squalifica calciatore sig. Salvatore Rubino fino al 31/12/2014 – Gara Libertas Marsala/Città di Petrosino del 12/01/2013 – C.U. n° 292 del 17/01/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 312 del 29.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 98/A A.S.D. CITTA' DI PETROSINO (TP), avverso squalifica calciatore sig. Salvatore Rubino fino al 31/12/2014 - Gara Libertas Marsala/Città di Petrosino del 12/01/2013 - C.U. n° 292 del 17/01/2013. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Città di Petrosino, in persona del legale rappresentante pro tempore, contesta la decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, indicando quale reale responsabile dei fatti il preparatore dei portieri sig. Sebastiano Angileri. Chiede pertanto che la squalifica assunta a carico del capitano sig. Salvatore Rubino ex art. 3 comma 2 C.G.S. sia revocata. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, com’è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere del comportamento violento di ignoto autore al 44° del 2° tempo, talché appropriata appare l'applicazione del disposto di cui all'art. 3 comma 2 C.G.S., finché non sarà accertata l'identità del responsabile dei fatti oggetto di provvedimento disciplinare. L'istanza della appellante, che si limita a indicare il nominativo di colui che ritiene vero responsabile dei fatti occorsi, non appare tuttavia idonea a determinare la revoca della squalifica a carico del sig. Salvatore Rubino. Essa infatti è sfornita di prova alcuna, mancando qualsivoglia documentazione idonea a ritenere certificabile la responsabilità del preparatore dei portieri sig. Sebastiano Angileri. P.Q.M. Rigetta l'appello come sopra proposto, confermando allo stato il provvedimento assunto in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, con addebito di tassa reclamo non versata pari a € 130,00.
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