COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S. Sanromanese, avverso la squalifica per tre giornate inflitta dal G.S.T. della Toscana al calciatore Lami Mario (C.U. n. 38 / 2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S. Sanromanese, avverso la squalifica per tre giornate inflitta dal G.S.T. della Toscana al calciatore Lami Mario (C.U. n. 38 / 2013). “ Espulso per fallo di gioco, alla notifica offendeva il D.G.” Questa la motivazione posta dal G.S. a supporto del provvedimento disciplinare. Reclama la Società Sanromanese ritenendo di dover “ricostruire in maniera corretta” gli avvenimenti. Rilevando che la gara si stava avviando in tutta tranquillità a conclusione, precisa che il calciatore Lami, dopo essere stato espulso per aver commesso il cosiddetto fallo da ultimo uomo, ritenendo che non ricorressero gli estremi per il provvedimento disciplinare, contestava la decisione cercando di spiegare le proprie ragioni all’arbitro, senza comunque rivolgergli alcuna offesa. La reclamante conclude l’istanza con la richiesta di annullamento del provvedimento e la sua sostituzione con altro più equo e rapportato all’effettiva gravità dei fatti. Chiede la convocazione urgente del Presidente “senza il rispetto dei termini ordinatori.” Ascoltato il rappresentante della Società il quale, preso atto del contenuto del supplemento del rapporto di gara, ha confermato il reclamo in ogni sua parte, la C.D.T. delibera di respingere il reclamo. Il rapporto di gara, della cui validità probatoria non è dato di dubitare se non in presenza di elementi o di circostanze contraddittorie sotto un profilo interpretativo che nella fattispecie non ricorrono, evidenzia il carattere assolutamente offensivo delle frasi rivoltegli dal calciatore. Il D.G., con supplemento qui reso, conferma quanto già indicato sul rapporto di gara precisando ancora che il calciatore è uscito dal campo solo grazie al convincimento operato nei suoi confronti dai compagni di squadra. Quindi la decisione del G.S. è corretta in ordine al fatto contestato ed è del tutto congrua per quanto riguarda l’entità della sanzione irrogata. Infatti alla giornata automaticamente conseguente all’espulsione dal campo (art. 19, c. 10) se ne debbono aggiungere altre due per il comportamento offensivo tenuto in applicazione dalla vigente normativa. (ibidem, c. 4/a) Si ricorda inoltre alla reclamante che innanzi questo Organo di G.S. non è prevista la procedura d’urgenza e che le notifiche, o comunicazioni, vengono effettuate sulla base alla stretta osservanza della normativa federale. P.Q.M. la C.D.T. Toscana respinge il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.
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