COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S.Sanromanese che impugna il provvedimento con il quale il G.S.T della Toscana ha sanzionato, con la squalifica per tre giornate di gara, il calciatore Frassi Alessandro. (C.U. n. 38 / 2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S.Sanromanese che impugna il provvedimento con il quale il G.S.T della Toscana ha sanzionato, con la squalifica per tre giornate di gara, il calciatore Frassi Alessandro. (C.U. n. 38 / 2013). Le frasi irriguardose prima, ed offensive dopo, rivolte al D.G. hanno indotto il G.S.T. ad assumere il provvedimento indicato in epigrafe con questa motivazione: “Espulso per essersi rivolto al D.G. in modo irriguardoso, alla notifica offendeva il D.G.” Il reclamo proposto dalla Società Sanromanese, parzialmente afflitto da un evidente errore nel copia/incolla effettuato con altro reclamo proposto dalla medesima Società ed esaminato in questa sessione, attribuisce a sostenitori locali quanto addebitato al calciatore Frassi, ritenendo in tal modo di scagionarlo da ogni addebito. A tal fine la reclamante descrive il campo di gara indicando l’esistenza di una porzione di spazio aperto che, secondo la reclamante, avrebbe consentito ai suddetti sostenitori di pronunciare la frase addebitata invece dal D.G. al calciatore. A sostegno di tale assunto afferma che è tanto vero che le frasi provenivano dal pubblico da indurre il G.S.T. ad infliggere alla Società, con il medesimo C.U., la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 250,00 per il comportamento offensivo e minaccioso tenuto dai sostenitori a fine gara. Anche in questo caso, oltre all’audizione del legale rappresentante, viene richiesta la trattazione d’urgenza e la convocazione “senza il rispetto dei termini ordinatori”. Per queste ultime richieste il Collegio rileva ancora una volta che innanzi questo Organo di G.S. non vige la procedura d’urgenza e che le notifiche o comunicazioni vengono effettuate sulla base della normativa federale. Con il supplemento di rapporto, chiesto come è d’uso da parte della C.D., l’arbitro, oltre a confermare integralmente il contenuto originario, precisa di aver chiaramente visto il calciatore pronunciare le espressioni descritte, escludendo che la frase gli sia stata indirizzata dal pubblico. Effettuata l’audizione, il rappresentante della Società, avuta cognizione del contenuto del supplemento di rapporto, conferma le richieste formulate con il reclamo, per cui la Commissione passa a decisione. Come più volte affermato dagli Organi della Giustizia sportiva la normativa federale attribuisce al rapporto di gara il carattere di prova privilegiata (art. 35 C.G.S.) per cui esso può essere posto in dubbio, sotto l’aspetto interpretativo dei fatti, unicamente in presenza di dati concreti e provati e non di mere affermazioni. Dall’esame del rapporto di gara, ulteriormente precisato in questa sede con il supplemento, emerge che in campo si sono verificate tre distinte violazioni, sanzionate, necessariamente, in via del tutto autonoma l’una dall’altra. La prima, riferita al comportamento del pubblico e sostenitori, è stata idoneamente sanzionata con l’ammenda come sopra indicata dalla Società. Pretestuosa è in proposito l’affermazione con la quale la Società intende scagionare il calciatore Frassi, attribuendo al pubblico la frase pronunciata dal calciatore. La seconda violazione è stata commessa dal calciatore Lami Mario ed stata oggetto di specifica delibera pubblicata con questo stesso C.U.. La terza, infine, è quella in esame, in ordine alla quale la C.D. rileva che il D.G. non solo conferma in ogni parte quanto indicato sul rapporto di gara, ma precisa in quale modo egli è certo che la frase offensiva gli sia stata rivolta dal Frassi. E’ quindi indubbio che il calciatore in questione ha tenuto il contegno irriguardoso che ne ha determinato l’espulsione, aggravando successivamente, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, la propria posizione. Il calciatore ha quindi con reiterate e distinte insistenze dopo la fine della gara chiesto spiegazioni sull’espulsione al D.G., fino ad attenderlo innanzi la vettura di questi. Non risultando alcun elemento che possa instillare nel giudicante il benché minimo dubbio su quanto riportato sul rapporto di gara, la contestazione mossa al calciatore è assolutamente fondata per cui la sanzione viene esaminata in funzione della entità della squalifica da comminare. L’art. 19, comma 4, lettera a) sanziona con la squalifica per due giornate la semplice condotta ingiuriosa, o irriguardosa, nei confronti degli ufficiali di gara per cui, considerato che il comportamento irriguardoso del calciatore è stato seguito dall’offesa e dai ripetuti tentativi di ottenere spiegazioni, che l’arbitro non è peraltro tenuto a fornire, la sanzione inflitta dal G.S.T. appare essere più che benevola. P.Q.M. la C.D. delibera di respingere il reclamo con conseguente incameramento della tassa.
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