COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 96 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Marchi David con una squalifica per tre gare. C.U. n.39 del 17/01/2013.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
96 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Marchi David con una squalifica per tre gare. C.U. n.39 del 17/01/2013.
Il calciatore in oggetto veniva allontanato dal terreno di gioco per aver pronunciato una frase irriguardosa nei confronti del D.G. Per tale condotta veniva squalificato per tre gare, sanzione aggravata in quanto capitano.
Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società del Venturina Calcio, lamentandosi della eccessiva severità della sanzione. A tal fine la reclamante afferma che il proprio tesserato, pur avendo pronunciato frasi poco consone “ alle buone maniere”, si sarebbe rivolto ad altri e non certamente all’arbitro. Il destinatario delle frasi in questione sarebbe stato un giocatore avversario che, durante tutta la gara, avrebbe cercato di provocare una reazione del calciatore in questione. E difatti, dopo aver ricevuto l’ennesimo calcione alle gambe, in un momento di esasperazione, si rivolgeva all’avversario con la frase “ora mi hai rotto i coglioni” Al momento dell’espulsione lasciava il terreno di gioco senza protestare. Chiede per tali motivi una riduzione della sanzione.
L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma i motivi che hanno portato all’espulsione del calciatore. Conferma anche la sua assoluta certezza nell’indicare nel sig. Marchi David l’autore della condotta incriminata. Anche perché il calciatore, nel momento che pronunciava la frase in contestazione, lo guardava negli occhi. Inoltre l’arbitro afferma che, alla fine della gara, il tesserato in questione si dirigeva verso di lui e gli chiedeva scusa per il suo comportamento,dettato dal nervosismo maturato in campo a seguito delle provocazioni di alcuni calciatori avversari.
Questa C.D. esaminati gli atti di gara ritiene provata la condotta ascritta al tesserato in oggetto. Non vi è dubbio alcuno che la frase irriguardosa pronunciata dal calciatore del Venturina Calcio era rivolta all’arbitro. Anche la sanzione del G.S appare assolutamente in linea con la condotta censurata dal G.S.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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