COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 79 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 33 del 13.12.2012) Reclamo della Polisportiva Ginestra avverso la squalifica inflitta al calciatore Geri Matteo fino al 13.03.2013 (3 mesi)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
79 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 33 del 13.12.2012)
Reclamo della Polisportiva Ginestra avverso la squalifica inflitta al calciatore Geri Matteo fino al 13.03.2013 (3 mesi)
Con reclamo inviato agli Uffici del C.R.T. in data 18.12.2012 la Polisportiva Ginestra impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato il calciatore Geri Matteo “per aver afferrato per un braccio il D.g. e, scuotendolo, gli si rivolgeva con contegno irriguardoso”.
La società segnala di essersi attivata da un paio di anni nel chiedere correttezza e professionalità ai propri tesserati, aiutando i direttori di gara nello svolgimento dei propri compiti.
Per queste ragioni, la società ritiene giusto e doveroso sanzionare il comportamento del Geri, anche se, nel caso di specie, la sanzione comminata al Geri appare oltremodo eccessiva rispetto al contegno tenuto dal giocatore.
Conclude il reclamo chiedendo il riesame del provvedimento impugnato e rinnovando, per conto del giocatore, le scuse al Direttore di gara ed alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.
La Commissione, alla quale viene chiesto di riesaminare e valutare la congruità della sanzione impugnata, delibera quanto segue.
Il reclamo non è meritevole di accoglimento.
La sanzione applicata dal Giudice di prime cure, all'esito del giudizio di congruità, risulta esente da critiche, in quanto conforme agli indirizzi giurisprudenziali seguiti e applicati da quest'Organo Giudicante.
Occorre infatti rilevare che un 'peso' specifico nella determinazione della sanzione, seppur nel minimo edittale, viene attribuito alle percosse subite dall'arbitro (che, com'è noto, è soggetto che rappresenta l'autorità in campo), che valutate unitamente alle espressioni irriguardose conducono inesorabilmente alla sanzione sopracomminata.
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
-Respinge il reclamo proposto dalla Polisportiva Ginestra, confermando la sanzione inflitta al calciatore Geri Matteo fino al 13.03.2013.
-Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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