COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 86 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Oltrera, avverso alla squalifica fino al 27/02/2013 inflitta dal G.S.T. al calciatore Catarsi Eric (C.U. n. 30 del 28/12/2012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 86 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Oltrera, avverso alla squalifica fino al 27/02/2013 inflitta dal G.S.T. al calciatore Catarsi Eric (C.U. n. 30 del 28/12/2012) Il G.S.T. motivava così la sanzione applicata con riferimento agli avvenimenti accaduti nel corso della competizione esterna disputata in data 23/12/2012 contro la società ospitante Pisa Sporting Club: “Espulso per proteste, si dirigeva verso il D.G. offendendolo e con aria minacciosa gli appoggiava la mano sulla spalla. Veniva allontanato dai propri compagni e nel contempo continuava nell'atteggiamento offensivo nei confronti del D.G.”. Ricorre l’impugnante non contestando in toto la dinamica ma eccependo che il calciatore non avrebbe avuto alcun intento aggressivo nel leggero contatto avuto con il D.G.; tale gesto avrebbe avuto esclusivamente la finalità di implorare l'arbitro affinché il medesimo non procedesse con l'esibizione del cartellino rosso. La società conclude pertanto per una riduzione della squalifica pari alla metà. La ricostruzione fornita non appare credibile. Sul punto, il rapporto di gara è chiaro ed estremamente dettagliato nell’esposizione dei fatti avvenuti durante l’incontro e nel resoconto del comportamento tenuto dal giocatore. Il D.G. provvedeva inoltre, su esplicita e formale richiesta in tal senso formulata da quest’organo giudicante, a redigere un supplemento nel quale chiariva che il giocatore avrebbe pronunciato diverse frasi offensive indubitabilmente dirette verso l'arbitro; anche il contatto non avrebbe avuto il contenuto ipotizzato dalla difesa ma, al contrario, decisamente e platealmente minaccioso come sottolineato anche dalla frasi pronunciate immediatamente dopo la notifica dell'espulsione. Occorre sottolineare che, sebbene il gesto non abbia causato alcun danno fisico la D.G., la condotta incriminata non deve e non può essere ricondotta alla mera offesa. Il contatto fisico conferisce alle frasi pronunciate, estremamente gravi ed intimidatorie, una forza ed una risolutezza del tutto diversa rispetto alla semplice offesa pronunciata, magari ad una certa distanza dal D.G., senza che vi sia alcun gesto che rafforzi il timore di una successiva aggressione fisica. La condotta posta in essere, pur non sfociando in atto violento, appare al contrario idonea a minare la possibilità dell’arbitro di dirigere correttamente la gara senza preoccuparsi della propria incolumità. La sanzione applicata dal G.S.T. risulta pertanto corretta ed adeguata anche con riferimento alla gravità dei fatti riportati. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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