COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 94 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Tau Calcio Avverso Squalifica Del Calciatore Perazzoni Lorenzo Per 3 Gg. (C.U. N° 39 Del 1712013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 94 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Tau Calcio Avverso Squalifica Del Calciatore Perazzoni Lorenzo Per 3 Gg. (C.U. N° 39 Del 1712013) Propone rituale reclamo il Tau Calcio avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. Toscano con la seguente motivazione:” A fine gara teneva comportamento irriguardoso verso il D.G.. Sanzione aggravata perchè capitano”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, non nega l’episodio, ma asserisce che nella concitazione l’arbitro possa aver equivocato scambiando il Perazzoni che non aveva il n° 10 sulla maglia, come riportato sul rapporto di gara, ma il n° 8. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. L’Arbitro ha reso supplemento di rapporto col quale dal un lato ammette di aver effettivamente riportato il n° 10 in riferimento al Perazzoni sul rapporto di gara, ma asserisce essersi trattato di un mero errore, e di essere estremamente sicuro dell’identità del calciatore, sia perchè portava al braccio la fascia di capitano, sia per aver ricontrollato coi cartellini a fine partita. Accertato quindi che, nonostante il numero di maglia sbagliato, trattavasi proprio del calciatore Perazzoni, resta da considerare l’entità della sanzione. Il comportamento irriguardoso, nell’ultima versione del CGS, viene parificato al comportamento offensivo, e deve essere sanzionato con due giornate, la qualifica di capitano in relazione al comportamento scorretto contestato, aggrava, come d’uopo, la sanzione di una ulteriore giornata, giusta quindi la decisione del primo giudice. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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