F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 26 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S.D. POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA VIGOR PERCONTI/ LIVENTINA GORGHENSE DEL 23.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 231 del 25.6.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 26 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO DELL’A.S.D. POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA VIGOR PERCONTI/ LIVENTINA GORGHENSE DEL 23.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 231 del 25.6.2012)
Con raccomandata del 2.7.2013 la ASD POL. Vigor Perconti ha adito la CGF avverso il provvedimento sanzionatorio di cui in epigrafe. Il Giudice Sportivo aveva inflitto la sanzione dell’ammenda di € 400 perché, al termine della gara di cui trattasi, gli ufficiali di gara ed commissari di campo riportavano sui referti: ‐ la presenza di persone non autorizzate riconducibili alla società ospitante che rivolgevano frasi offensive all’indirizzo dei commissari di campo; ‐ espressioni irriguardose all’indirizzo della squadra avversaria, dopo la premiazione, rivolte da sostenitori locali; ‐ lancio di un fumogeno nel settore ospitanti e di altri quattro fumogeni che cadevano sulla pista di atletica. Giova ricordare la “fede privilegiata”, e quindi la indiscutibilità, di cui godono gli atti ufficiali di gara ed il loro contenuto. La ricorrente, nella sua ricostruzione dei fatti non li nega, bensì intende cambiare “veste” alle manifestazioni soprariportate, dandogli patente – per le prime - di “esuberanza giovanile ovviamente censurabile”, evidenziando che dal lancio dei fumogeni non è scaturito danno fisico ad alcuno, e conclusivamente riconducendo gli episodi a “festa liberatoria” di ragazzi che hanno raggiunto un obbiettivo sportivo particolarmente significativo. Il ricorso deve essere respinto. I motivi a supporto del ricorso non appaiono giuridicamente fondati, ma anzi affermano pericolosi principi giustificatori di episodi deprecabili gli uni e potenzialmente pericolosi gli altri. Pertanto appare corretta la decisione del Giudice Sportivo che deve essere confermata. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pol. Vigor Perconti di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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