F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 26 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO SAPRI AVVERSO LE SANZIONI: – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3; – SQUALIFICA FINO AL 12.8.2012 AL SIG. CAPUTO MARIO, INFLITTE SEGUITO GARA PIXOUS 2002/ DOPOLAVORO FERROVIARIO SAPRI DEL 13.5.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 3 del 5.7.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 26 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO SAPRI AVVERSO LE SANZIONI: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3; - SQUALIFICA FINO AL 12.8.2012 AL SIG. CAPUTO MARIO, INFLITTE SEGUITO GARA PIXOUS 2002/ DOPOLAVORO FERROVIARIO SAPRI DEL 13.5.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 3 del 5.7.2012) Al 41° minuto del secondo tempo, sul risultato di 1-1, l’arbitro della gara Pixous 2002/Dopolavoro Ferroviario Sapri (Campionato Seconda Categoria, Girone S, Comitato Regionale Campania), disputata in data 13.5.2012, disponeva la sospensione dell’incontro in ragione del comportamento dei tesserati della società Dopolavoro Ferroviario Sapri. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania (cfr. Com. Uff. n. 111 in data 17.5.2012) infliggeva alla società Dopolavoro Ferroviario Sapri la perdita della gara con il punteggio di 3-0. La società Dopolavoro Ferroviario Sapri inviava alla Commissione Disciplinare Territoriale atto datato 18.5.2012 in cui espressamente evidenziava “…preannuncio ricorso per impugnare decisioni del Giudice Sportivo… …seguirà ricorso…”. In data 23.5.2012 venivano inviati i motivi. In primo luogo la società Dopolavoro Ferroviario Sapri chiedeva la rimessione in termini. Al riguardo, rappresentava che nonostante avesse fatto richiesta, con separato atto sempre datato 18.5.2012, del referto arbitrale e del supplemento, non ne era entrata in possesso. Conseguenzialmente non avrebbe potuto rispettare il dettame del Com. Uff. n. 110/A in data 6.2.2012 che aveva abbreviato i termini. Nel merito sosteneva la contraddittorietà della decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui addebitava solo ai tesserati della società reclamante le ragioni che avevano condotto l’arbitro alla sospensione dell’incontro. Proseguiva sostenendo, nel secondo motivo, che l’arbitro aveva rappresentato i fatti in maniera erronea e che ai giocatori indicati come espulsi non sarebbe stato mostrato alcun cartellino rosso. Infine non vi sarebbero stati riscontri alle ingiurie indicate nel referto. In via istruttoria, al riguardo, chiedeva l’audizione di alcuni tesserati, l’annullamento della sanzione a carico della Società e quella a carico dei tesserati della società; subordinatamente la riduzione delle sanzioni ed in via ulteriormente subordinata, la ripetizione della gara previa trasmissione degli atti alla Procura Arbitrale per quanto di competenza. La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania (cfr. Com. Uff. n. 3 in data 5.7.2012) dichiarava inammissibile il reclamo in quanto – premesso che non risultava pervenuta alcuna richiesta di copia di atti ufficiali, risultando inviato un unico fax in data 18.5.2012 contenente un mero preannuncio di reclamo – sarebbe stato omesso il rispetto del termine previsto dal Com. Uff. n. 110/A della F.I.G.C. in data 6.2.2012. Con atto in data 7.7.2012, la società Dopolavoro Ferroviario Sapri preannunciava reclamo ex art. 37, comma 1, lett. A, C.G.S. cui facevano seguito i motivi in pari data. Al riguardo veniva rimarcato che la richiesta di copia del referto arbitrale e del supplemento non era mai stata evasa, e che la Commissione Disciplinare Nazionale aveva erroneamente dato atto che non era pervenuta la relativa richiesta essendo di contro comprovato che nella nota-fax del 18.5.2012, trasmessa alle ore 12.12, era attestato il contrario. In sostanza, l’omissione dell’esame di tutti gli atti allegati all’impugnazione costituiva un errore di fatto revocatorio. La società Dopolavoro Ferroviario Sapri si riportava poi ai motivi ed alle conclusioni dell’atto datato 23.5.2012, confermando così le richieste formulate in sede di impugnazione chiedendo che la Corte adita rinviasse gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale per l’esame del merito del ricorso. Ciò posto osserva questa Corte che la proposta impugnazione si appalesa inammissibile. Al riguardo - a tacere della considerazione che dal tenore dell’impugnazione proposta dalla società è dato evincere come la medesima era nella piena cognizione del contenuto degli atti che erano alla base del pronunciamento di I grado avendo nell’impugnazione puntualmente contrastato tutte le ragioni fondanti la decisione stessa – giova evidenziare che il Com. Uff. 110/A del 6.2.2012 modifica sia le modalità procedurali che i termini previsti in via ordinaria elidendo all’uopo quanto espressamente previsto dall’art. 44, comma 1.2, C.G.S. sulla possibilità di prendere visione ed estrarre copia dei documenti ufficiali nonchè di proporre preannuncio di reclamo. Sulla scorta di dette considerazioni, pertanto, correttamente la Commissione Disciplinare Territoriale ha rigettato l’istanza di remissione in termini e questo a prescindere, quindi, dall’irrilevanza della questione sollevata circa l’esistenza del secondo fax trasmesso alle ore 12:12 del 18.5.2012. Non ricorre, infatti, alcuno dei vizi invocati trattandosi in ogni caso di questione afferente l’interpretazione delle regole e non il dedotto errore su una circostanza di fatto, poiché nella struttura del Com. Uff. n. 116/A citato, l’impugnazione non è più preceduta dal preannuncio del reclamo stesso ma quest’ultimo deve imprescindibilmente contenere anche i motivi su cui il medesimo è fondato. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Dopolavoro Ferroviario di Sapri (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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