F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 10 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 AI TESSERATI, SIGG.RI: AMILCARE RIVETTI ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; PIETRO PORRO,ALL’EPOCA DEI FATTI, VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ; FLAVIO FOTI, ALL’EPOCA DEI FATTI, CONSIGLIERE DELEGATO CON POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ; – DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III, LETTERA C, PUNTO 7, COM. UFF. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 1010/73 PF12-13/SP/BLP DEL 30.8.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 10 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 AI TESSERATI, SIGG.RI: AMILCARE RIVETTI ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; PIETRO PORRO,ALL’EPOCA DEI FATTI, VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ; FLAVIO FOTI, ALL’EPOCA DEI FATTI, CONSIGLIERE DELEGATO CON POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ; - DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III, LETTERA C, PUNTO 7, COM. UFF. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 1010/73 PF12-13/SP/BLP DEL 30.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012) La ricorrente ha presentato ricorso avverso le sanzioni indicate in oggetto, ad essa afflitte a seguito del deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art.10, comma 3, C.G.S., in relazione al Titolo I, Paragrafo III, lettera C, punto 7, Com. Uff. 146/A del 7.5.2012 (Nota n. 1010/73 PF12-13/SP/BLP del 30.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.21/CDN del 25.9.2012), consistente nel non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 600.000,00. La reclamante ritiene infondate e non condivisibili le motivazioni esplicate nella delibera in oggetto in quanto frutto di erronea interpretazione del dato fattuale e ritenendo altresì di aver adempiuto agli obblighi previsti dalle norme in tema di Licenze Nazionali. A tal proposito dichiara la totale estraneità alla non idoneità dell'originale della fideiussione presentata (accertata falsa da parte degli organi federali) e di aver provveduto nei tempi necessari a depositare la querela nei confronti dell'istituto bancario che l'ha emessa e di aver ottenuto e depositato nuova idonea fideiussione entro i termini previsti dal Com. Uff. n. 146/A del 7.5.2012. Ritiene pertanto l'accaduto una causa di forza maggiore. Dichiara infine la totale estraneità degli altri sanzionati al fatto e, in generale, l'erronea attribuzione di responsabilità a loro carico, soprattutto nei confronti dei Signori Porro e Foti, in quanto non è stata dimostrata alcuna responsabilità degli stessi a titolo di dolo o colpa. A tal proposito richiama precedenti decisioni della Corte di Giustizia Federale. La ricorrente chiede pertanto l'annullamento di tutte le sanzioni afflitte. La Corte, letto il ricorso nonché esaminato ogni documento ad esso allegato, accertato l'operato della Società ricorrente, ritiene di accogliere parzialmente la richiesta della stessa. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como limitatamente alla sanzione comminata ai Sigg.ri Pietro Porro e Flavio Foti che viene annullata. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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