F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 10 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 4) RICORSO DEL CALCIATORE MIRKO GORI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA FROSINONE/NOCERINA DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 10 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it
4) RICORSO DEL CALCIATORE MIRKO GORI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA FROSINONE/NOCERINA DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012)
Il Signor Gori Mirko, calciatore del Frosinone Calcio S.r.l. ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, inflitta seguito gara Frosinone/Nocerina disputata in data 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012), per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone. Il ricorrente, nel ritenere tale sanzione eccessiva e sproporzionata, descrive una diversa dinamica dei fatti rispetto a quanto riportato nel referto dell'arbitro, considerando, al più, il comportamento del Gori scorretto e non violento, corredando tale tesi con supporti fotografici e video. Il ricorrente, richiamando infine precedenti decisioni meno severe di questa Corte in relazione a casi analoghi, chiede la riduzione della sanzione di squalifica da 2 a 1 giornata effettiva di gara. La Corte, esaminato il ricorso ed udite le Parti, considera, come più volte dichiarato, il referto dell'arbitro prova privilegiata e dichiara inoltre inammissibili le prove video e fotografiche. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mirko Gori. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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