F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/CALCIO POMIGLIANO DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 24.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/CALCIO POMIGLIANO DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 24.10.2012) La A.D.C. Ars et Labor Grottaglie ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 24.10.2012 relativa alla partita A.D.C. Ars et Labor Grottaglie/Calcio Pomigliano del 21.10.2012 con la quale veniva comminata la ammenda di € 1.500,00 “per avere i propri sostenitori, per l’intera durata della gara, fatto oggetto l’Arbitro di espressioni gravemente ingiuriose anche con riferimento alla provenienza territoriale del medesimo”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere una riforma del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo la ricorrente ha rilevato che la gara si è svolta nel massimo della serenità, che la società ha posto in essere tutte le misure atte a prevenire episodi sanzionabili dal Codice di Giustizia Sportiva e si è sempre impegnata ad educare i propri sostenitori al rispetto delle norme e, infine, che nella fattispecie si è trattato di deprecabili intemperanze verbali di una minoranza di tifosi. Il ricorso va parzialmente accolto e la ammenda va rideterminata in € 1.000,00 in quanto la sanzione che era stata comminata dal Giudice Sportivo appariva eccessiva in relazione agli episodi contestati. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie di Grottaglie (Taranto), ridetermina la sanzione nell’ammenda di € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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