F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’U.S. SAMBENEDETTESE 2009 SSDRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, ED AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA/SAMBENEDETTESE 2009 DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’U.S. SAMBENEDETTESE 2009 SSDRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, ED AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA/SAMBENEDETTESE 2009 DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)
Nel corso della gara Celano/Sambenedettese del 28.10.2012 (19° del secondo tempo), l’arbitro doveva sospendere per circa 2 minuti l’incontro in quanto, uno degli assistenti, era fatto oggetto di nutrito lancio di monetine ed accendini. Detti oggetti provenivano dal settore ove erano allocati i sostenitori della squadra ospite (Sambenedettese). Il gioco riprendeva per poi essere nuovamente interrotto in quanto, il medesimo assistente, era stato colpito da una monetina proveniente sempre dallo stesso settore occupato dai tifosi della Sambenedettese. Le intemperanze non avevano termine nonostante l’intervento di alcuni dirigenti della società e dopo che veniva effettuato un annuncio, a mezzo altoparlante, di monito alla tifoseria ospite di sospensione della gara ove fossero proseguiti i lanci di oggetti in campo. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n 45 del 31.10.2012), considerata altresì la recidiva richiamata ai comunicati ufficiali nn. 27, 37 e 39, irrogava a carico della Società Sambenedettese la sanzione della squalifica del campo di gioco per 2 gare da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse, con decorrenza immediata, oltre all’ammenda di € 1.500,00. Proponeva impugnazione la Società Sambenedettese chiedendo l’annullamento (e la riduzione) delle sanzioni, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti non erano di gravità tale da comportare dette afflittive misure. Sottolineava la Società, che solo un esiguo numero di tifosi si era resa responsabile dei disordini, a fronte dei numerosi tifosi presenti, e che comunque doveva essere considerato il fatto che la Società aveva richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine – Commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto, che aveva così inviato proprio personale – ponendo in essere altresì ogni possibile sistema idoneo ad evitare le intemperanze dei propri tifosi di tanto che erano presenti degli stewards reclutati a tal fine. Sottolineava ancora che i dirigenti e gli appartenenti alla squadra, si erano prontamente adoperati per far cessare le intemperanze dei propri tifosi al seguito. Rilevava ancora la Società Sambenedettese che, in considerazione del fatto che l’incontro si svolgeva in campo avverso, doveva essere apprezzata una particolare attenuazione della propria responsabilità con riconoscimento dell’attenuante. Infatti, giocando in campo avverso, non aveva potuto prendere tutti i provvedimenti atti a controllare la propria tifoseria. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato. In primo luogo occorre porre rilievo che, come effettivamente provato dalla Società Sambenedettese si è cercato di adottare un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi, in realtà dette misure non hanno scongiurato l’accadimento di incidenti così reiterati ed intensi, che hanno comportato addirittura la sospensione dell’incontro. Fatta questa premessa, si osserva infatti che, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all’interno dell’impianto sportivo nell’ambito comunque di gare che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa. A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto degli ufficiali di gara sono realmente accaduti con deprecabile reiterazione e senza che la tifoseria abbia prontamente risposto agli inviti ed alle esortazioni dei responsabili. In questo contesto, il lancio di oggetti che hanno attinto uno degli ufficiali di gara non può trovare esimenti e scuse di sorta; anche alla luce dei precedenti specifici. Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società giocasse fuori casa. Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questo fatto non la esime dalle conseguenze in tal senso previste, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere con pieno successo tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento dato proprio dalla circostanza di giocare in trasferta. Conseguenzialmente, sembra equo ridurre la sanzione, anche in considerazione del fatto che, seppur attinto da alcuni oggetti lanciati, il collaboratore dell’arbitro non ha riportato (fortunatamente) peculiari menomazioni. Ciò posto la Corte ritiene equo ridurre la sanzione così eliminando la squalifica del campo con
l’obbligo di disputare le 2 gare in campo neutro, tenendo fermo la restante parte della misura punitiva adottata dal Giudice di primo grado Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Sambenedettese 2009 SSDRL di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), ridetermina la sanzione infliggendo la punizione sportiva dell’obbligo di disputa di 2 gare a porte chiuse. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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