F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELLA POL. ARZACHENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORSINI CLAUDIO SEGUITO GARA REAL SM HYRIA A.S.D./ARZACHENA DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DELLA POL. ARZACHENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORSINI CLAUDIO SEGUITO GARA REAL SM HYRIA A.S.D./ARZACHENA DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)
Con atto del 5 novembre 2012, la società Pol. Arzachena, nell’interesse del suo tesserato, Corsini Claudio, preannunciava ricorso - richiedendo al contempo, di prendere visione degli atti di gara - avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale veniva inflitta al calciatore Corsini, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara perchè,“ espulso per aver rivolto espressioni irriguardose ed offensive all’indirizzo di un A.A:, lanciava una borsa del ghiaccio, in direzione del medesimo A.A, colpendolo all’altezza del braccio destro (R.A. – R AA). Istruito il reclamo e trasmessi il successivo 6 novembre gli atti Ufficiali, la causa veniva posta all’O.d.g. della seduta del 9 novembre 2012 in assenza della parte ricorrente che non richiedeva audizione. La società sarda chiedeva una riduzione della sanzione essenzialmente sulla scorta dei seguenti motivi:
a) In occasione della condotta censurata, il Corsini era stato vittima di un violento scontro testa a testa con un avversario;
b) Il Corsini nel restituire la borsa del ghiaccio fornitagli dal massaggiatore per lenire i postumi dello scontro frontale, accidentalmente colpisce il braccio dell’A.A.; se ne deduce, conseguentemente l’impossibilità di qualificazione della condotta come violenta.
c) L’Arbitro non aveva fermato il gioco e la squadra avversaria aveva messo a segno una marcatura;
d) La mancata applicazione delle Regole del Giuoco del calcio, a dire del ricorrente, avrebbe ingenerato frustrazione nel Corsini che l’ha poi esternata proferendo le espressioni censurate.
e) Il Corsini non ha precedenti;
La Corte osserva come il reclamo non meriti accoglimento con conferma della sanzione gravata. Ed invero, come più volte sancito da questa Corte, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell’Assistente arbitrale. Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Arzachena di Arzachena (Olbia Tempio). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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