F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELL’A.C.D. FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE: – DELL’OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE; – DELL’AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA PUTEOLANA/FOGGIA CALCIO DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELL’A.C.D. FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE: - DELL’OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE; - DELL’AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA PUTEOLANA/FOGGIA CALCIO DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012) Nel corso della gara Puteolana/Foggia del 3.11.2012, uno degli assistenti dell’arbitro veniva colpito alla schiena da una piccola bottiglietta nonché da due tappi di bottiglia e comunque fatto indirizzo del lancio di una bottiglietta di acqua che cadeva a circa 1 metro di distanza. Detti oggetti provenivano dal settore ove erano allocati i sostenitori della squadra ospite (Foggia). Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. .n 48 del 07.11.2012), considerata altresì la recidiva richiamata ai Comunicati Ufficiali nn. 19 e 32, irrogava a carico della Società Foggia la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse, con decorrenza immediata, oltre all’ammenda di € 2.000,00. Proponeva impugnazione, con richiesta di procedimento d’urgenza, la Società Foggia chiedendo l’annullamento (e la riduzione) delle sanzioni, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti non erano di gravità tale da comportare dette afflittive misure. Sottolineava la Società Foggia che solo un esiguo numero di tifosi si era resa responsabile dei disordini a fronte dei numerosi tifosi presenti e che comunque doveva essere considerato il fatto che la Società aveva posto in essere ogni possibile sistema idoneo ad evitare le intemperanze dei propri tifosi. Rilevava ancora la Società Foggia che, in considerazione del fatto che l’incontro si svolgeva in campo avverso, doveva essere apprezzata una particolare attenuazione della propria responsabilità con riconoscimento dell’attenuante. Infatti, giocando in campo avverso, non aveva potuto prendere tutti i provvedimenti atti a controllare la propria tifoseria. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato. In primo luogo occorre porre rilievo che ove anche effettivamente la Società Foggia possa aver fornito prova di aver adottato un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi, in realtà ciò non ha scongiurato l’accadimento di incidenti così come evidenziano i numerosi precedenti a carico della Società medesima, conseguenti ad intemperanze della sua tifoseria. Fatta questa premessa, si osserva infatti che, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all’interno dell’impianto sportivo nell’ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa. A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto di uno degli ufficiali di gara (riportati altresì dal rappresentante federale) sono realmente accaduti ed in questo quadro significativo e peculiare pericolo e vulnus ai rappresentanti della Federazione, sono stati determinati dal lancio di oggetti che hanno attinto uno degli ufficiali di gara. Il tutto altresì considerati i peculiari precedenti specifici. Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società giocasse fuori casa. Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questo fatto non la esime dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento dato proprio dalla circostanza di giocare in trasferta. Conseguenzialmente, sembra equo ridurre la sanzione, anche in considerazione del fatto che, seppur attinto da alcuni oggetti lanciati, il collaboratore dell’arbitro non ha riportato (fortunatamente) peculiari menomazioni. Ciò posto la Corte ritiene equo infliggere la sola sanzione dell’ammenda di euro 8.000,00, con diffida Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dall’A.C.D. Foggia Calcio di Foggia, ridetermina la sanzione infliggendo l’ammenda di € 8.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it