F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMI 7 E 8 C.G.S. DEL CALCIATORE DI GIUSTO LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PONTEDERA/BORGO A BUGGIANO DELL’11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 13.11.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it
3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMI 7 E 8 C.G.S. DEL CALCIATORE DI GIUSTO LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PONTEDERA/BORGO A BUGGIANO DELL’11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 64/DIV del 13.11.2012)
Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 56/DIV del 13.11.2012 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Lorenzo Di Giusto la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara, per avere, secondo la segnalazione del collaboratore della Procura Federale, durante la gara Pontedera/Borgo Buggiano disputata il giorno 11.11.2012: ”al termine del primo tempo di gara, rientrando negli spogliatoi, pronunciava ripetute frasi blasfeme”. Avverso tale decisione, ha proposto reclamo, con procedura d’urgenza, il Di Giusto, deducendo la illegittimità del provvedimento disciplinare, in quanto a suo avviso ai sensi dell’art. 35 comma 1 C.G.S., soltanto i rapporti dell’arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale, fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della procura federale, ma nella fattispecie, il referto redatto dal collaboratore della Procura Federale, non
può intendersi quale atto di indagine e come tale non è strumento a disposizione della procura per intervenire sui fatti accaduti nel corso della gara. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Ai sensi dell’art. 35 comma 1.3 C.G.S. per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva, o l’uso di espressione blasfeme, non visti dall’arbitro, il Procuratore Federale fa pervenire al Giudice Sportivo, riservata segnalazione”. Orbene, posto che secondo la disciplina dettata dall’art. 32 C.G.S., la Procura Federale ha natura piramidale, che consente ad ogni livello di delegare le funzioni proprie dell’organo e quindi anche quella di segnalazione prevista dall’art. 35 fino al collaboratore, non può essere revocato in dubbio la legittimazione del collaboratore della procura federale a segnalare al Giudice Sportivo ai sensi del disposto dell’art. 35 C.G.S. le espressioni blasfeme avvertite nell’esercizio delle funzioni a lui delegate. Pertanto legittimamente il giudice sportivo, ha irrogato la sanzione disciplinare al Di Giusto sulla base della segnalazione del collaboratore della Procura Federale. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, con addebito della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, commi 7 e 8 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Di Giusto Lorenzo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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