F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. CLAUDIO BIANCHINI AVVERSO LA DELIBERA DI ESCLUSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. CLAUDIO BIANCHINI AVVERSO LA DELIBERA DI ESCLUSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria) La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria riunita in speciale Collegio di garanzia elettorale con nota telegrafica datata 20.11.2012, ricevuta il successivo giorno 21.11.2012 alle ore 10:35, dava comunicazione al sig. Bianchini Claudio dell’esito delle verifiche del procedimento elettorale, ove veniva dichiarata la non idoneità della sua candidatura al Consiglio Direttivo del Comitato regionale Umbro – quadriennio 2012/2016 - per non aver raggiunto il quorum previsto. Con atto del 21.11.2012 il Bianchini preannunciava ricorso avverso il citato provvedimento cui seguiva in data 22.11.2012 la presentazione dei motivi. Nell’impugnazione il ricorrente deduceva: - errata applicazione dell’art. 8, lett. n) Regolamento Elettorale L.N.D. - per come richiamato nel corpo del provvedimento di esclusione impugnato - alla sua candidatura; - irregolarità commesse, a suo dire, dagli altri concorrenti alla medesima carica, che avrebbero composto un preordinato cartello volto ad escluderlo dalla competizione elettorale. - Irregolarità formale nella indicazione del mittente il telegramma contenente il provvedimento gravato. Alla luce di detti vizi, concludeva, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento, per la riforma della decisione impugnata con riammissione della propria candidatura. Ciò posto, questa Corte rileva l’inammissibilità del ricorso. Ed invero dal tenore dei motivi, emerge chiaramente che lo stesso avrebbe dovuto essere comunicato alle controparti, individuabili nei candidati concorrenti alla medesima carica cui aspirava il sig. Bianchini per come espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37 C.G.S.. Detta omissione determina, come sopra cennato, in assenza di valido contraddittorio instaurato, la dichiarazione di inammissibilità. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Bianchini Claudio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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