F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEI SIGNORI: CARRIERO DONATO, IANNELLA GIOVANNI, LAPADULA DOMENICO, NARDOZZA GIUSEPPE, PICCINNI MICHELANGELO, PIPERNO FERNANDO FORTUNATO, SPERA ENRICO, TUBITO GIANFRANCO AVVERSO L’ELEZIONE DEL SIG. RINALDI PIETRO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA L.N.D., ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL 22.11.2012.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEI SIGNORI: CARRIERO DONATO, IANNELLA GIOVANNI, LAPADULA DOMENICO, NARDOZZA GIUSEPPE, PICCINNI MICHELANGELO, PIPERNO FERNANDO FORTUNATO, SPERA ENRICO, TUBITO GIANFRANCO AVVERSO L’ELEZIONE DEL SIG. RINALDI PIETRO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA L.N.D., ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL 22.11.2012. Con atto del 24.11.2012 i signori Carriero, Iannella, Lapadula, Nardozza, Piccinni, Picerno, Spera e Tubito, candidati componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Basilicata della L.N.D. preannunciavano ricorso avverso la proclamazione dei risultati delle elezioni svoltesi nell’ambito dell’Assemblea Elettorale del predetto Comitato, cui seguiva, in data 12.12.2012, la presentazione dei motivi. Il ricorso in epigrafe risulta inammissibile. Le odierne controparti hanno adito questa Corte al fine di ottenere l’annullamento dell’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Basilicata della L.N.D., ovvero, in subordine, l’annullamento della proclamazione delle nomine relative alla Presidenza del Comitato Regionale e del Consiglio Direttivo. Coi motivi di ricorso vengono, in particolare, denunciate una serie di irregolarità nello svolgimento del procedimento elettorale. Al proposito, si evidenza che l’art. 7, penultimo comma, del Regolamento Elettorale della L.N.D., pubblicato sul Com. Uff. n. 99 del 31.10.2012, prevede espressamente che “Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalle relative Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in apposito collegio di garanzia elettorale”. L’art. 4, comma 1, del predetto regolamento, nel dettare la medesima disposizione con riferimento alle Assemblee della L.N.D., precisa che “Questa (la Commissione Disciplinare Nazionale riunita in apposito collegio di garanzia elettorale: N.d.E.) provvede ad identificare e ad accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati e a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio”. Quest’ultima previsione non può che trovare applicazione anche con riferimento alle Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in apposito collegio di garanzia elettorale, non solo per ragioni di simmetria ma anche in forza della previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 6 del Regolamento Elettorale della L.N.D., a tenore della quale, con riferimento alla costituzione ed alle deliberazioni delle Assemblee dei Comitati della L.N.D. “Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento”. L’unica eccezione alla predetta regola della competenza esclusiva delle Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in apposito collegio di garanzia elettorale, a conoscere delle contestazioni verificatesi in sede di scrutinio elettorale, è costituita dalla previsione dell’art. 9, ultimo comma, che prevede la ricorribilità davanti a questa Corte in relazione alle delibere, assunte dalle predette Commissioni, di esclusione delle candidature. Né, al fine di affermare la competenza di questa Corte a conoscere del ricorso in epigrafe, varrebbe richiamare, come fatto dalle controparti, la previsione di cui al penultimo comma dell’art. 6 del Regolamento Elettorale della L.N.D., atenore della quale “Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale, nei tempi e con le modalità previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S.”; al proposito, si osserva come la predetta disposizione non possa riferirsi alle contestazioni relative alla procedura elettorale bensì ad altri aspetti che attengono alla validità delle Assemblee, quali quelli, per fare solo degli esempi, relativi alla convocazione ovvero alla costituzione degli organi assembleari. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dai signori Carriero Donato, Iannella Giovanni, Lapadula Domenico, Nardozza Giuseppe, Piccinni Michelangelo, Piperno Fernando Fortunato, Spera Enrico e Tubito Gianfranco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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