F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA POLISPORTIVA COMPRENSORIO NORMANNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AGROPOLI/COMPRENSORIO NORMANNO DEL 25.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 28.11.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO DELLA POLISPORTIVA COMPRENSORIO NORMANNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AGROPOLI/COMPRENSORIO NORMANNO DEL 25.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 28.11.2012)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto nei confronti del sig. Filippo Tiscione, calciatore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara effettive con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 58 del 28.11.2011, “per avere propri sostenitori in campo avverso: - per l’intera durata del primo tempo, urlato espressioni offensive all’indirizzo dell’Arbitro, della FIGC e dell’AIA - al termine della durata del primo tempo e per l’intera durata dell’intervallo, arrampicatisi sulla rete di recinzione, rivolto espressioni minacciose, intimidatorie ed offensive all’indirizzo del medesimo ufficiale di gara”. Contro tale decisione ha interposto reclamo la società Polisportiva Comprensorio Normanno, rilevando che “da una analisi dei fatti si evince come tale decisione è priva di logica, errata ed iniqua”. Le argomentazioni della ricorrente si sviluppano su tre profili. In primo luogo si osserva che il campo di gioco in questione è attorniato da pista di atletica leggera, per cui i 10 tifosi ospiti erano collocati dietro al primo assistente arbitrale. In secondo luogo, si richiamano una serie di decisioni assunte dal giudice sportivo nel medesimo comunicato ufficiale, per rilevare come si possa desumere una mancanza di uniformità di giudizio rispetto ai differenti casi e quindi una iniquità della sanzione. Infine, contestando il referto arbitrale, sulla base della considerazione che l’arbitro non abbia riportato nello specifico le frasi ingiuriose e che comunque era ben difficile che l’arbitro potesse udire le frasi dei 10 tifosi ospiti in uno stadio con 400 tifosi della squadra di casa. Sulla base di tali assunti, la società reclamante ha chiesto una riforma della decisione impugnata o quanto meno una riduzione della sanzione. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Come ben noto e più volte ribadito da questa Corte, costituisce principio indiscusso e consolidato dell’ordinamento sportivo che il rapporto dell’arbitro e degli assistenti costituisce una
fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 35, 1.1, C.G.S., contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni. Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata. Al contrario le argomentazioni della società appellante non consentono di scalfire in alcun modo il referto arbitrale, in quanto non pongono in rilievo eventuali contraddizioni intrinseche, ma si limitano a cercare di contestarlo mediante allegazioni indimostrate, inconferenti e comunque irrilevanti. Va comunque aggiunto - quanto alla contestazione di una presunta mancanza di uniformità di giudizio – che non appare possibile comparare le decisioni del giudice sportivo nelle diverse fattispecie, per l’evidente argomento che si tratta di decisioni assunte rispetto a fattispecie differenti, come tali non comparabili, tanto meno sul piano sanzionatorio. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Comprensorio Normanno di Catania e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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