F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO DELL’A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PASTORE PIETRO SEGUITO GARA GINNASTICA E CALCIO SORA/ARZACHENA DEL 2.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 5.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it
7. RICORSO DELL’A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PASTORE PIETRO SEGUITO GARA GINNASTICA E CALCIO SORA/ARZACHENA DEL 2.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 63 del 5.12.2012)
La A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 2.12.2012 con la quale quest’ultimo ha inflitto la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Pastore Pietro in quanto egli “calciatore di riserva, dopo essersi alzato dalla propria panchina ed aver superato l’area tecnica, protestava all’indirizzo del direttore di gara utilizzando espressione irriguardosa”. A sostegno dell’impugnazione la società ricorrente afferma che vi è stato travisamento dei fatti così come riportati nel referto dell’Arbitro. A dire della ricorrente infatti il predetto calciatore in occasione della rete del pareggio messa a segno dalla propria squadra si alzava dalla panchina per raggiungere i compagni ed esultare con gli stessi non comprendendosi dunque il motivo per il quale
egli avrebbe dovuto profferire la frase ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara. La società ricorrente chiede, pertanto, la riduzione della squalifica disposta dal Giudice Sportivo. La Corte, dopo aver rilevato che la decisione del Giudice Sportivo era conforme a quanto contenuto nel rapporto dell’Arbitro, ha comunque ritenuto di sentire l’Arbitro mediante contatto telefonico; egli ha precisato che l’espressione ingiuriosa è stata profferita dal Pastore prima della realizzazione della rete del pareggio. Il ricorso deve essere pertanto rigettato in quanto la sanzione attribuita al calciatore appare congrua in relazione al comportamento da lui tenuto così come puntualmente riferito nel rapporto del Direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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