F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 10 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. NICOLA RIGAMONTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3, CGS; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE: – NOTA N. 3075/280PF12-13/SP/BLP DEL 23.11.2012; – NOTA N. 3073/279 PF12-13/SP/BLP DEL 23.11.2012. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 54/CDN del 13.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 10 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. NICOLA RIGAMONTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3, CGS; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE: - NOTA N. 3075/280PF12-13/SP/BLP DEL 23.11.2012; - NOTA N. 3073/279 PF12-13/SP/BLP DEL 23.11.2012. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 54/CDN del 13.12.2012) La società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza ha proposto gravame avverso la decisione con cui la Commissione Disciplinare Nazionale, officiata dalla Procura Federale, le ha inflitto la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, ritenendola responsabile, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., delle condotte ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore, sig. Nicola Rigamonti e lesive del precetto rispettivamente posto dall’art. 85, lett. C) paragrafi IV) e V) N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 del richiamato C.G.S.. Risulta in atti che la Procura Federale, con atti del 23.11.2012, ha proceduto a deferire alla Commissione Disciplinare Nazionale quanto accertato a seguito di segnalazione della CO.VI.SOC. e, precisamente, il mancato pagamento degli emolumenti, relativi alle mensilità di luglio e agosto 2012 (I bimestre), spettanti ai propri tesserati entro il termine fissato dall’art. 85 lett. C) par. IV) N.O.I.F. (16.10.2012) nonché l’omessa comunicazione e documentazione del pagamento delle ritenute IRPEF relative ai medesimi emolumenti (par. V stesso testo). Nel corso del procedimento di primo grado, per quello che qui riguarda, la Società non ha negato il mancato pagamento tempestivo degli emolumenti e delle relative imposte, assumendo però che la seconda omissione non poteva addebitarsi se non in caso di ritardo effettivo del pagamento fiscale rispetto alla corresponsione degli emolumenti, Cosa che, alla scadenza prevista, non vi era stata a causa delle difficoltà finanziarie e gestionali cui si era trovata la Società stessa, poi sollecitamente superate e che hanno consentito il pagamento (anche se in ritardo) di quanto dovuto sia a titolo di stipendio che di relative imposte. Per questo motivo aveva invocato l’applicazione delle circostanze attenuanti della condotta del proprio rappresentante legale. Nell’atto di gravame, la Società Monza Brianza 1912 S.p.A., pur non negando la violazione – con le attenuanti già descritte – di quanto previsto dall’art. 85, lett. C) par. IV N.O.I.F. ribadisce la propria tesi circa la concretizzazione di un’autonoma violazione, inerente la mancata comunicazione del pagamento delle ritenute IRPEF, solo in ipotesi di avvenuta percezione degli emolumenti da parte degli aventi diritto e mancato versamento delle ritenute fiscali operate, così come sarebbe stabilito, a questo riguardo, dalle norme di cui al d.P.R. n. 600/1973. In ogni caso, la difesa della ricorrente sottolinea la mancanza di ogni dolo o colpa nella condotta ascritta al suo legale rappresentante p.t. e sulla sussistenza di vere e proprie circostanze attenuanti rinvenibili nel mutamento della compagine sociale, formalizzatasi nei primi giorni del mese di novembre 2012. Ha concluso per l’annullamento della decisione del giudice di prime cure o, in subordine, una congrua riduzione della sanzione sofferta. Istruito il ricorso, è stata fissata la discussione per la data odierna alla quale hanno partecipato l’avv. Cristiano Novazio, per la ricorrente e l’avv. Lorenzo Giua, in rappresentanza della Procura Federale. Entrambi hanno illustrato le posizioni già rilevabili in atti e concluso per l’accoglimento delle rispettive pretese. La Corte esaminata la documentazione versata in atti, ritiene che le motivazioni di doglianza esposte dalla società ricorrente non possano essere condivise per i motivi che seguono. La Commissione Disciplinare Nazionale, valutato come indiscutibile (e pacificamente ammesso) che la Società non aveva, alla data del 16.10.2012, provveduto sia a pagare ai propri tesserati gli emolumenti dovuti per il primo bimestre (art. 85 lett. C), par. IV N.O.I.F.) che a documentare il correlato versamento delle ritenute erariali e contributive (art. 85, lett. C, par. V N.O.I.F.), ha applicato a dette violazioni la sanzione prevista dall’art. 10, comma 3 C.G.S., ovvero quella di “almeno un punto di penalizzazione” per ogni inadempimento. La società contesta, però, che possa ritenersi sussistente la seconda violazione ascritta stante il necessario collegamento funzionale e conseguenziale con un pagamento degli emolumenti già effettuato, nella specie non avvenuto nei termini imposti dalla normativa regolamentare. Questa Corte reputa, però, l’assunto difensivo non condivisibile poiché si fonda, in primo luogo, su un’errata azione di reductionem ad unum di due singole e distinte fattispecie, conseguenziali forse su un piano logico ma non giuridico e, poi, su un’operazione ermeneutica non parimenti condivisibile. Va detto, in via assolutamente preliminare e ai fini di un corretto inquadramento, che l’art. 10 C.G.S. disciplina la materia dei doveri, tra l’altro, delle società in ordine sia al pagamento degli emolumenti e delle connesse imposte e contributi previdenziali. Prevede, espressamente, che il pagamento, nei termini fissati, degli emolumenti dovuti ai tesserati comporta l’applicazione della sanzione di almeno 1 punto in classifica. La stessa sanzione è prevista per il mancato pagamento delle imposte e dei contributi Enpals. Ora, dalla nota CO.VI.SOC e dal conseguente deferimento della Procura Federale si può rilevare che le contestazioni rivolte alla società reclamante sono due: la prima connessa al mancato pagamento degli emolumenti relativi al primo bimestre e la seconda a quello del mancato versamento (e conseguente comunicazione alla Federazione) delle ritenute. La società, invece, ritiene trattarsi di un’unica violazione poiché la seconda si concretizzerebbe solo nel momento in cui, avvenuto il pagamento degli emolumenti, non si provvedesse a versare le relative imposte all’Erario. E fonda questo convincimento su una lettura dell’art. 23 d.P.R. n. 600/73, il cui dato letterale non può essere ritenuto significativo e concludente ove estrapolato dalla sua condizione di normale applicabilità. Infatti, se è vero che l’imposta sul reddito deve essere corrisposta dal sostituto previa ritenuta alla fonte, è altresì vero che questo non giustifica un versamento dell’imposta nelle casse erariali oltre i termini se, negli stessi termini, non sia stato corrisposto l’emolumento. La interpretazione cui vuole dare credito la società eliderebbe, per assurdo, qualsiasi ipotesi di elusione fiscale essendo rimesso, in tale costruzione, unicamente alla volontà del datore di lavoro modulare il pagamento delle imposte solo dopo aver corrisposto i correlati emolumenti ai propri dipendenti. La qual cosa non è possibile poiché, come ricordato da Cass, pen. III sez., 8.5.1985, “Le leggi tributarie, ed in specie quella relativa all' irpef, sono di ordine pubblico perché cogenti ed assistite da sanzioni amministrative e talvolta penali, sia in ordine a false indicazioni e indebite detrazioni nella dichiarazione annuale dei redditi sia in relazione all'omesso versamento diretto alla tesoreria dello stato dell'acconto o del saldo d'imposta…”. Sempre sul profilo della costruzione e natura del rapporto vi è da dire, poi, che mentre il contratto tra datore di lavoro e lavoratore intercorre tra queste due parti, l’obbligazione tributaria sussiste tra datore di lavoro ed Erario per cui la stessa, pur accedendo ovviamente alla prima sotto il profilo del presupposto logico, non è condizionata nella sua insorgenza dal concreto ed effettivo adempimento della prima (intercorsa tra soggetti giuridici diversi) ma solo dalla sussistenza delle condizioni per l’instaurazione dell’obbligo retributivo e, quindi, della doverosità dell’imposizione. Tant’è che, sempre evocando il d.P.R. n. 600/73, l’art. 36 bis prevede che “Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede… alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti.”¸. Agevole è, quindi, replicare che l’obbligo fiscale è doveroso ex se, non meramente eventuale o addirittura procrastinabile secondo la volontà del contribuente o del sostituto d’imposta. La tesi, pertanto, appare non condivisibile e, come tale, non può trovare accoglimento la relativa pretesa. A questo deve aggiungersi che non può spiegare alcun effetto la domanda di concessione di attenuanti derivanti dalla situazione societaria perché la previsione dell’art. 10 comma 3,lett. b) C.G.S., letta in coordinazione con quanto indicato dall’art. 85 N.O.I.F. depone per una costruzione della fattispecie sanzionata scevra da ogni elemento soggettivo, fondata esclusivamente sull’obiettività della violazione, sancita dalla previsione che, nei termini ivi indicati, debbono essere pagati, per quello che qui interessa, tutti i contributi e le imposte dovute per ogni bimestre e, addirittura, che il mancato pagamento – ove perpetuato nei bimestri successivi - integra una nuova ed originale fattispecie di violazione che merita autonoma sanzione, così come indicato dalla Sezioni Unite di questa Corte nel Com. Uff. 289/CGF – 2010/2011, richiamato nella decisione del 12.4.2012 in Com. Uff. n. 228/CGF – 2011/2012). La ratio della norma è, infatti, la tutela della regolarità, non solo tecnica ma anche gestionale, dei campionati sportivi. Ne consegue come non possa ritenersi che l’inottemperanza ai doveri di una corretta e puntuale regolarità della conduzione societaria, nelle sue multiformi fattispecie (pagamento di emolumenti, ritenute Irpef, contributi Enpals ecc..) possa essere sanzionata in modo grossolanamente cumulativo, facendo perdere specificità lesiva ad ogni violazione. Nel caso in esame, alla mancata documentazione dell’avvenuto pagamento degli emolumenti relativi al primo bimestre, si associa quella della mancata comunicazione dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relativi agli stessi emolumenti dovuti ai tesserati. Si tratta, pertanto, di due distinte violazioni e, come tali, meritevoli di distinta sanzione, applicata, peraltro, nella misura del minimo edittale per ognuna di esse dalla Commissione Disciplinare Nazionale. La doglianza proposta dalla società Monza Brianza 1912 S.p.A., di Monza, deve, per quanto argomentato, respingersi con conferma della sanzione inflitta dal Giudice di prima istanza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Monza Brianza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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