CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 dicembre 2012 promosso da: Sig. Daniele Vantaggiato / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 dicembre 2012 promosso da: Sig. Daniele Vantaggiato / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Dott. Ermanno Granelli - Presidente Avv. Guido Cecinelli - Arbitro Avv. Enrico De Giovanni - Arbitro nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ("Codice"), nel procedimento prot. n. 2531 del 26 settembre 2012 – 661 promosso da: Sig. Daniele Vantaggiato, nato il 10 ottobre 1984 a Brindisi ed ivi residente alla Via Mater Domini, n. 45, C.F.: VNT DNL 84R10 B180K, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Napoli al Centro Direzionale – Isola A/7 istante CONTRO Federazione Italiana Gioco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama n. 58 intimata FATTO E DIRITTO Con atto dell’8 maggio 2012 (Prot. n. 8011/33pf11-12/SP/blp), il Procuratore Federale deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, quale Organo di prima istanza, il sig. Daniele Vantaggiato, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti per cui è causa, con la A.C. RIMINI 1912 s.r.l., affinché lo stesso fosse chiamato a rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara Rimini – Albinoleffe del 20 dicembre 2008, in concorso con Carlo Gervasoni, Filippo Carobbio, Nicola Ferrari, Mirco Poloni, Ruben Garlini e Francesco Ruopolo, tutti calciatori tesserati, all’epoca degli eventi in discorso, con la U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., con altri tesserati all’epoca non compiutamente identificati e con soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato e, fra l’altro, il Vantaggiato per essersi fatto latore presso i compagni di squadra della proposta illecita del Gervasoni. (cfr. pagg. 49/53 e pagg. 243/244 del provvedimento di deferimento). All’esito del giudizio di primo grado, la Commissione Disciplinare Nazionale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 101/CDN del 18 giugno 2012 – pagg. 47/49, riteneva di accogliere le tesi della Procura e le relative richieste sanzionatorie, riconoscendo l’odierno istante responsabile dell’illecito sportivo imputatogli e comminando al medesimo la sanzione della squalifica di tre anni. La suddetta pronuncia è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dal predetto incolpato davanti alla Corte di Giustizia Federale, la quale, con decisione assunta nella riunione del 2-3-5-6 luglio 2012 e pubblicata in forma integrale sul C.U. n. 033/CGF del 27 agosto 2012 – pagg. 23/26, ha respinto il ricorso in parola, confermando integralmente la sanzione irrogata dai Giudici di prime cure a carico del reclamante. Avverso la menzionata delibera, il sig. Daniele Vantaggiato, come in atti rappresentato e difeso, ha proposto in data 26 settembre 2012 istanza di arbitrato dinanzi a questo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ai sensi degli artt. 9 e ss. del Codice, adducendo, all’uopo, le seguenti motivazioni: - in via principale: assoluta insussistenza ed infondatezza delle censure formulate dall’organo requirente nei confronti del sig. Daniele Vantaggiato – assenza di qualunque serio ed oggettivo riscontro probatorio alle dichiarazioni rese dal sig. Carlo Gervasoni e non confermate da nessuno degli altri tesserati coinvolti e/o, comunque, ascoltati in fase di indagine – oltre tutto, palese ed insanabile contrasto tra la versione fornita dal Gervasoni nel corso dell’interrogatorio del 12 marzo 2012 dinanzi alla Procura della Repubblica di Cremona, allorquando egli riferiva di un immediato e secco rifiuto opposto dal Vantaggiato alla sua presunta prospettazione di “combine” sulla gara Rimini – Albinoleffe del 20 dicembre 2008, e la differente descrizione operata dallo stesso nella sua audizione del 13 aprile 2012 davanti alla procura federale, in base alla quale l’odierno ricorrente avrebbe inizialmente manifestato la propria disponibilità all’alterazione della partita, facendosi latore presso i compagni di squadra della proposta medesima – d’altro canto lampante inconferenza e/od irrilevanza, ai fini del contendere, dell’episodio, riportato dal calciatore sig. Nicola Ferrari, relativo a lamentele e recriminazioni espresse dal Gervasoni, al termine dell’incontro, negli spogliatoi, all’indirizzo del Vantaggiato, episodio che, lungi dall’avvalorare l’avverso costrutto colpevolista, dimostra, semmai, la ferma dissociazione dell’odierno istante da eventuali offerte fraudolente – mancato raggiungimento non solo della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” ma anche, più semplicemente, di un “grado probatorio appena superiore al generico livello probabilistico … ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” – confronto con recentissimi ed autorevoli precedenti giurisprudenziali su casi analoghi – conseguente inevitabile proscioglimento dello scrivente da qualsiasi addebito, con integrale annullamento della severissima punizione (tre anni di squalifica), comminatagli in prime cure e rimasta immutata in appello. - in subordine: configurabilità, in capo al sig. Daniele Vantaggiato, della sola inadempienza di cui all’art. 7, comma 7 del C.G.S. (obbligo di denuncia), con applicazione, a carico dello stesso, della sanzione minima prevista dalla menzionata disposizione, nel testo in vigore all’epoca degli eventi in questione. Sulla base di tali motivazioni, parte istante ha chiesto di accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale, assunta nella riunione del 2-3-5-6 luglio 2012 e pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 033/CGF del 27 agosto 2012, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal sig. Daniele Vantaggiato avverso la sanzione della squalifica per tre anni, inflitta allo stesso dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul C.U. n. 101/CDN del 18 giugno 2012, in esito al deferimento del Procuratore Federale dell’8 maggio 2012 (Prot. n. 8011/33pf11- 12/SP/blp), per violazione dell’art. 7 commi 1, 2 e 5 del C.G.S., in relazione alla gara Rimini-Albinoleffe del 20 dicembre 2008; - per l’effetto, accertare e dichiarare la completa assenza di responsabilità in capo all’odierno istante, con integrale proscioglimento dello stesso dall’addebito ascrittogli e con totale annullamento della punizione comminatagli in sede endofederale; - in via estremamente gradata, accertare e dichiarare, a carico del ricorrente, la sola violazione dell’art. 7 comma 7 del C.G.S. (messa denuncia), in luogo della contestata incolpazione per illecito sportivo, con conseguente irrogazione al predetto calciatore della sanzione minima prevista dal C.G.S. (nella versione all’epoca in vigore); - con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con compensazione delle spese stesse tra le parti costituite. Con memoria in data 15 ottobre 2012 la Federazione Italiana Gioco Calcio ha fornito ampie diffuse motivazioni a supporto della richiesta di rigetto dell’istanza del sig. Vantaggiato tenuto conto che l’affermazione di responsabilità del predetto giocatore poggia, secondo la FICG, su basi che, sotto il profilo probatorio attingono quanto meno la soglia individuata dall’ordinamento sportivo e che non possono sorgere dubbi sulla congruità del trattamento sanzionatorio erogato, posto che tre anni di squalifica costituiscono il minimo edittale per l’illecito. In data 16 novembre 2012 si è svolta udienza d’innanzi a questo collegio, nel corso della quale è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2 del codice. Le parti sono state inoltre autorizzate a presentare memorie e documenti e le relative repliche. All’udienza in data 17 dicembre 2012 la difesa della parte istante si è riportata agli atti, sviluppando gli argomenti ivi svolti e ha insistito per l’accoglimento delle proprie domande. La difesa della parte intimata si è riportata agli atti, rispondendo agli argomenti svolti dalla parte istante e insistendo per l’accoglimento delle proprie conclusioni. Ai fini di una corretta e razionale disamina dei fatti oggetto del presente procedimento, occorre prendere le mosse dagli elementi di prova che sia la Procura Federale che gli Organi giudicanti di primo e di secondo grado hanno posto a fondamento rispettivamente dell'atto di deferimento e delle emanate delibere. Tali elementi risiedono, da un lato, nelle dichiarazioni rese dal giocatore sig. Carlo Gervasoni al P.M. di Cremona in data 12 Marzo 2012 ed alla Procura Federale in data 13 Aprile 2012, dall'altro, nelle dichiarazioni del calciatore sig. Nicola Ferrari alla Procura Federale in data 24 Aprile 2012. Per quanto concerne il Gervasoni, questi, sentito dal P.M. di Cremona il 12 Marzo 2012, così affermava: "In occasione del precedente interrogatorio ho riferito che il primo tentativo di combine operato avendo alle spalle gli zingari è stato quello della partita Pisa - Albinoleffe. In realtà si è trattato del primo tentativo andato in porto, ma già c'era stato un precedente tentativo da parte mia di combinare la partita Rimini - Albinoleffe del 20 dicembre 2008, terminata 1 a 1. Ricordo che parlando negli spogliatoi con diversi miei compagni di squadra della persona svizzera (alludevo a GEGIC che era in grado di pagare eventuali risultati combinati) si decise che io avrei portato avanti questo tentativo. Ricordo che ne parlai con Carobbio, Ferrari, Poloni, Garlini e la maggior parte dei componenti della squadra, che erano d'accordo in ordine alla combine su un possibile pareggio. Pertanto andai a Rimini nella settimana antecedente alla partita e contattai Vantaggiato Daniele che tuttavia non si dichiarò disponibile. Un suo amico che lo accompagnava nell'occasione del contatto, rilanciò il possibile accordo nel senso che noi avremmo dovuto perdere oltre che pagare dei soldi. Pertanto non si concluse assolutamente nulla". Lo stesso Gervasoni, ascoltato dalla Procura Federale il 13 Aprile 2012, alla domanda: "Può dettagliare meglio quanto riferito all'AG sulla partita Rimini- Albinoleffe del 20.12.2008?”, cosi rispondeva: "Con riferimento alle dichiarazioni del giocatore Rupolo di cui l’Ufficio mi dà lettura, confermo che non solo i giocatori che ho citato erano d'accordo per la proposta di combine ai giocatori del Rimini, ma anche lo stesso Rupolo che era presente nello spogliatoio. Preciso che per quanto riguarda il giocatore Vantaggiato, che conoscevo per aver militato con lui nel Bari, questi, una volta appreso quanto gli avevo proposto, mi disse che ne avrebbe parlato ai compagni per farmi poi sapere. In realtà, il contatto successivo io lo ebbi con un amico di Vantaggiato che era presente quando feci la mia proposta. Questo mi disse che i compagni di squadra di Vantaggiato non erano d'accordo sul pareggio, ma che potevano accordarsi per la vittoria del Rimini, specificando che avremmo diviso i soldi derivanti da questa ipotesi di combine solo io, il portiere dell'Albinoleffe e Vantaggiato, lo rifiutai nettamente quanto proposto dall'amico del Vantaggiato. Tornato a Bergamo l'indomani riferii la cosa ai miei compagni. Quindi la partita poi venne svolta regolarmente". Il sig. Nicola Ferrari, dal canto suo, nell'audizione davanti alla Procura Federale del 24 Aprile 2012, cosi si esprimeva: "D. Ricorda se nella settimana antecedente questa partita Gervasoni ha detto a lei ed ad altri suoi compagni di squadra che era sua intenzione andare a Rimini per contattare giocatori di quella squadra per proporre un pareggio? R. No non ricordo nulla di tutto ciò. Rammento solo che, dopo la partita, sentii parlare Gervasoni di Vantaggiato D. In quali termini parlava di Vantaggiato? R. Gervasoni si lamentava di Vantaggiato dicendo che gli aveva fatto perdere dei soldi. Al che venne chiesto a Gervasoni la ragione di questo suo livore nei confronti di Vantaggiato e Gervasoni disse qualcosa di questo genere: "Sono stato da lui la settimana scorsa, a sapere che avremmo pareggiato potevo comunque guadagnare dei soldi". Voglio precisare che queste affermazioni Gervasoni le ha fatte anche in presenza di altri giocatori. D. Si ricorda chi era presente? R. Non ricordo chi era presente e non ricordo chi gli chiese spiegazioni". Alla luce delle suddette dichiarazioni e tenuto conto delle risultanze fattuali che dalle stesse emergono, occorre soffermare l'attenzione su due circostanze fondamentali, dal cui riscontro (o meno) dipende la valutazione di questo Collegio circa la fondatezza, totale o parziale, dell'istanza di arbitrato del sig. Daniele Vantaggiato: a) se, nella settimana precedente la partita Rimini- Albinoleffe del 20 Dicembre 2008, il Gervasoni si incontrò a Rimini con il Vantaggiato e gli propose un illecito sulla partita medesima; b) se il Vantaggiato aderì, in un primo momento, a tale proposta, salvo, poi, recedere di fronte alla mancata adesione degli altri compagni di squadra. Con riferimento alla prima delle suindicate circostanze, non vi possono essere dubbi circa l'effettivo verificarsi della stessa: il Vantaggiato, cioè, fu effettivamente contattato dal Gervasoni, si incontrò con lui a Rimini e ricevette dallo stesso una proposta illecita. In tal senso, le risultanze probatorie appaiono concordi ed univoche: da un lato, il Gervasoni, in entrambi gli interrogatori resi in sede sia penale che sportiva, riferiva dell'incontro in parola e della proposta tesa ad alterare il risultato della gara di cui trattasi; dall'altro, il. sig. Nicola Ferrari, nella propria audizione avanti alla Procura Federale, forniva una significativo ed insuperabile conferma, allorquando asseriva di aver sentito il Gervasoni, al termine della partita, lamentarsi del Vantaggiato perché gli aveva fatto perdere dei soldi, precisando di essersi recato da lui durante la settimana antecedente alla gara. Sono soprattutto queste parole del Gervasoni riportate dal Ferrari ad assumere, nella vicenda in esame, una portata decisiva: è impensabile, infatti, che lo stesso Gervasoni, con un anticipo di anni rispetto alle successive vicende del calcio-scommesse, avesse inteso, sin da allora, precostituirsi un falso riscontro alle sue future accuse nei confronti del Vantaggiato. Il Gervasoni, al contrario, diceva sicuramente il vero allorquando, nella rabbia del momento per l'opportunità di guadagno sfumata, parlava del Vantaggiato e del suo incontro con lo stesso. In tal senso, sono pienamente condivisibili le considerazioni svolte dalla difesa della F.I.G.C. circa l'estrema importanza di un simile elemento istruttorio. Viceversa, non convincono affatto le argomentazioni, di parte istante, tendenti a sminuire la rilevanza di dette dichiarazioni, le quali, aggiunte a quelle rilasciate direttamente dal Gervasoni all'Autorità Giudiziaria ed alla Procura Federale, forniscono un quadro probatorio che è di sicuro conforto alla circostanza sub a) e che porta ad escludere che il Vantaggiato sia stato vittima di un atteggiamento meramente menzognero e calunniatorio ad opera del collega. Diverso discorso, invece, può e deve farsi per la seconda circostanza, quella, cioè, afferente all'effettiva condotta tenuta dal Vantaggiato di fronte alla proposta illecita del Gervasoni. Da questo punto di vista, gli elementi acquisiti in sede istruttoria non sono da ritenersi altrettanto univoci e concordanti. Il Gervasoni, in particolare, nella iniziale dichiarazione al P.M. di Cremona del 12 Marzo 2012, riferisce che il Vantaggiato "non si dichiarò disponibile", mentre, nella successiva audizione innanzi alla Procura Federale, asserisce che l'odierno istante gli "disse che ne avrebbe parlato con i compagni per poi far[gli] sapere". Sotto tale profilo, poi, neppure le affermazioni del Ferrari valgono a fornire utili chiarimenti, dato che quest'ultimo, come dianzi sottolineato, si limita a riportare le rimostranze del Gervasoni all'indirizzo del Vantaggiato e gli accenni del primo ad un incontro con il secondo, senza, peraltro, nulla aggiungere in merito alla immediatezza o meno del rifiuto del Vantaggiato. Così come nessuna fondamentale valenza può attribuirsi ai riferimenti del GERVASONI alla figura dell'amico del VANTAGGIATO presente all'incontro: riferimenti che risultano, francamente, non poco vaghi, e contraddittori, atteso che, nell'interrogatorio al P.M., il Gervasoni dichiara che "un suo amico che … accompagnava [il Vantaggiato] nell'occasione del contatto, rilanciò il possibile accordo nel senso che noi avremmo dovuto perdere oltre che pagare dei soldi", mentre, nella deposizione resa alla Procura Federale, lo stesso calciatore afferma: "In realtà il contatto successivo io lo ebbi con un amico di Vantaggiato che era presente quando feci la mia proposta. Questo mi disse che i compagni di squadra di Vantaggiato non erano d'accordo sul pareggio, ma che potevano accordarsi per la vittoria del Rimini, specificando che avremmo diviso i soldi derivanti da questa ipotesi di combine solo io, il portiere dell'Albinoleffe e Vantaggiato". In entrambi i casi, inoltre, non sussistono elementi in grado di far ritenere che il suddetto "amico" abbia agito in nome e per conto del Vantaggiato. Dunque le dichiarazioni del Gervasoni circa il coinvolgimento del Vantaggiato nel tentativo di combine non sono supportate da idonei riscontri probatori. In relazione a tale profilo, dunque, non può considerarsi raggiunto un sufficiente livello probatorio, neppure nella forma più attenuata rispetto alla soglia penalistica dell' “oltre ogni ragionevole dubbio" che la giurisprudenza costante di questo Tribunale richiede per la configurabilità della responsabilità in illecito sportivo. Le spiegate osservazioni, se, da un lato, non permettono, così come domandato, in via principale, dall'odierno istante, di giungere ad un completo proscioglimento dello stesso dagli addebiti ascrittigli, consentono, peraltro, di pervenire ad una riqualificazione della condotta tenuta nell'occasione dal Vantaggiato medesimo. Una volta, infatti, che risulti accertato che quest'ultimo abbia solo ed esclusivamente incontrato il Gervasoni e ricevuto la proposta illecita ma non già che lo stesso l'abbia (anche solo inizialmente) accettata, ovvero estesa a compagni di squadra, l'unica violazione disciplinare addebitabile all'istante è quella di cui all'art.7 comma 7 del C.G.S. (omessa denuncia) e non più quella di cui all'art. 7 comma 1 del C.G.S. (illecito sportivo). Sul Vantaggiato, cioè, incombeva l'obbligo di informare senza indugio la Procura Federale della proposta del Gervasoni, obbligo che lo stesso ha sicuramente e colpevolmente disatteso. In tal senso, quindi, la squalifica di tre anni comminata al ricorrente per illecito sportivo dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermata dalla Corte di Giustizia Federale nell'impugnata delibera va, senz'altro, ridimensionata e commisurata alla sola violazione dell'art. 7 comma 7 del C.G.S., con determinazione della stessa nella misura di mesi sei. Stante l’accoglimento solo parziale dell’istanza sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese legali e porre in pari misura a carico di entrambe le altre spese P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti: a) accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato proposta dal Sig. Daniele Vantaggiato e, per l’effetto, annulla la decisione federale impugnata; b) infligge, conseguentemente, al Sig. Daniele Vantaggiato, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del CGS, la sanzione della squalifica per mesi sei, a far data dal 18 giugno 2012; c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio; d) pone a carico delle parti nella misura del 50% il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in complessivi € 6.000 (euro seimila), con vincolo di solidarietà; e) pone a carico delle parti nella misura del 50% il pagamento dei diritti amministrativi; f) dichiara incassati dal TNAS i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 17 dicembre 2012 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nella data indicate. F.to Ermanno Granelli F.to Guido Cecinelli F.to Enrico De Giovanni
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