CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 novembre 2012 promosso da: Sig. Davide Caremi / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 novembre 2012 promosso da: Sig. Davide Caremi / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Luigi Fumagalli (Arbitro) Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro) riunito in conferenza personale del 21 novembre 2012 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2332 del 12 settembre 2012-649) promosso da: Sig. Davide Caremi rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo Turconi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, alla Via Rusconi n. 27 parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante protempore, Presidente Sig. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Panama n. 58 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 12 settembre 2012 (prot. n. 2332), il Sig. Davide Caremi (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”), chiedendo, in via principale, di “…prosciogliere…dall’incolpazione…per la violazione degli artt. 7, commi 1, 2 e 5 e 6 del Codice…e per l’effetto revocare la squalifica di anni 3 e mesi 6 …”, sanzione irrogata nei suoi confronti dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC, Sezioni Unite, con la decisione pubblicata il 9 agosto 2012 con Comunicato Ufficiale n.024/CGF (2012/2013), consistente, appunto, nella squalifica per anni tre e mesi sei per violazione degli artt. 7, commi 1, 2, 5 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, CGS) in relazione alla gara Pisa/Albinoleffe del 7 marzo 2009, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 8 maggio 2012. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Luigi Fumagalli. Con memoria depositata in data 25 settembre 2012 prot. n. 2506, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte sia in via preliminare che in via subordinata, con riserva di più ampiamente dedurre in replica agli ulteriori scritti della parte istante, «…Con refusione delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro l’Avv. Marcello de Luca Tamajo. Il Prof. Avv. Luigi Fumagalli e l’Avv. Marcello de Luca Tamajo accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 21 novembre 2012. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Le parti, quindi, si riportavano agli atti, sviluppavano gli argomenti ivi svolti, anche con brevi repliche, insistendo nelle conclusioni rispettivamente formulate. Le parti autorizzavano a prorogare il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni, fino al 4 febbraio 2013. Il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 002/CGF del 6 luglio 2012, integrata con le motivazioni e pubblicata il 9 agosto 2012, con Comunicato Ufficiale n. 024/CGF, la Corte di Giustizia Federale, Sezioni Riunite, aveva rigettato il ricorso proposto dal Sig. Davide Caremi avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 101/CDN del 18 giugno 2012, con la quale la Commissione Giudicante Nazionale aveva inflitto all’istante la sanzione della squalifica di anni tre e mesi sei per la violazione degli artt. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS in relazione alla gara Pisa/Albinoleffe del 7 marzo 2009, stagione sportiva 2008/2009. La decisione della Corte di Giustizia Federale impugnata ha richiamato, innanzitutto, l’attività istruttoria svolta dal Procuratore Federale, riepilogando le indagini effettuate e gli elementi posti a base dell’atto di deferimento con riguardo alla gara in questione. Nell’atto di deferimento (depositato nel presente giudizio dalla parte istante come allegato all’istanza doc. n. 1) sono stati richiamati, infatti, come “materiale probatorio acquisito”, “gli stralci più significativi delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti”, in particolare, dai Signori Carlo Gervasoni, Filippo Carobbio, Francesco Ruopolo, Davide Caremi e Kewullay Conteh. La “valutazione delle risultanze probatorie” , tenendo conto delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del Sig. Gervasoni (peraltro su una gara non oggetto di indagine della Procura di Cremona e, quindi, allo stesso non addebitata), sono state ritenute attendibili dalla Procura Federale, perché, “oltre ad essere precise e circostanziate sia sulla sequenza degli eventi sia sull’entità delle dazioni in denaro, trovano pieno riscontro nelle dichiarazioni di Carobbio, Narciso, Cellini, Ruopolo e Conteh”. In particolare, i Signori Carobbio, Ruopolo e Conteh non solo hanno ammesso di avere preso parte all’accordo diretto ad alterare la gara Pisa/Albinoleffe del 7 marzo 2009, ma hanno espressamente confermato la partecipazione del Sig. Caremi; che aveva, invece, in sede di interrogatorio innanzi alla Procura Federale in data 21 marzo 2012, negato il suo coinvolgimento, ma senza riuscire a fornire una qualche ragione di carattere personale idonea a far comprendere i motivi sottesi a questi chiamata in correità. Ne è derivato, pertanto, il corretto accertamento della responsabilità per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 CGS per avere, prima della predetta gara, i sunnominati, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della citata gara, accettando l’istante di partecipare alla “combine” e la somma di denaro di euro diecimila al fine indicato. Come risulta dalla copia dell’estratto del comunicato della CDN (doc. n. 2 del fascicolo di parte istante), in particolare, nel corso dell’interrogatorio reso innanzi all’Autorità Giudiziaria di Cremona in data 27 dicembre 2011, il Sig. Gervasoni ha espressamente dichiarato di “aver tentato, unitamente a Carobbio, di coinvolgere nel tentativo di alterazione anche altri giocatori dell’Albinoleffe tra cui Narciso e Ruopolo, Conteh, Cellini e Caremi.” Tale circostanza risulta, poi, confermata proprio dal Sig. Carobbio, che interrogato dall’Autorità Giudiziaria di Cremona in data 19 gennaio 2012, ha indicato nei Signori Conteh, Cellini, Narciso e Ruopolo i soggetti che, con egli stesso e il Sig. Gervasoni, erano d’accordo per alterare la gara, affermando esplicitamente che, “…a seguito della mancata adesione di Cellini e Narciso, fu coinvolto anche Caremi. Il Sig. Carobbio, in sede di audizione davanti alla Procura Federale in data 29 febbraio 2012, ha, poi, confermato nuovamente tale specifica circostanza, cioè, del coinvolgimento solo successivo del Sig. Caremi. Il Sig. Conteh, ascoltato dalla Procura Federale in data 15 marzo 2012 e, poi, in data 13 aprile 2012, ha confermato non solo le circostanze che avevano determinato la realizzazione della “combine”, ma anche e soprattutto di avere espressamente appreso dal Sig. Gervasoni che all’accordo aveva aderito anche l’odierno ricorrente. L’istanza di arbitrato contesta la correttezza dell’impugnata decisione della CGF sia per difetto di motivazione (come già in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale), sia per inattendibilità della chiamata in correità dell’istante effettuata dal Sig. Gervasoni alla luce delle dichiarazioni rese dagli altri soggetti coinvolti nella “combine” della partita Pisa/Albinoleffe del 7 marzo 2209. Nell’atto di costituzione la FIGC ha, innanzitutto, ricostruito le risultanze istruttorie, sottolineando la concordanza delle dichiarazioni rese dai diversi tesserati e, quindi, confutando l’affermazione della parte istante che la motivazione della decisione impugnata si fondasse unicamente sulle dichiarazioni del Sig. Gervasoni. La parte intimata si è soffermata anche sui principi generali in tema di autonomia dell’ordinamento sportivo e sul valore autoaccusatorio delle dichiarazioni rese, sia in sede penale, sia innanzi alla Procura Federale, dai compagni di squadra del Sig. Caremi. 2. Come si è detto, con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la parte istante ha censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. La ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione della Corte di Giustizia Federale d’Appello appare, invero, condivisibile. La decisione contiene, infatti, una completa, dettagliata ed esaustiva disamina non solo delle circostanze di fatto che sono state poste a base dell’incolpazione a carico dell’istante, ma anche dei contenuti dell’indagine svolta sia dal Procuratore Federale sia dal giudice penale. I fatti accertati hanno portato la Corte di Giustizia Federale a ritenere la sussistenza dell’illecito sussumibile nella previsione degli artt. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS, consistente nel coinvolgimento dell’istante nella “combine” relativa alla gara Pisa/Albinoleffe del 7 marzo 2009 e nell’accettazione da parte sua della somma di euro diecimila a tal fine. Deve ritenersi, pertanto, che la Corte di Giustizia Federale abbia correttamente ricostruito il ruolo svolto dall’istante, con particolare riferimento all’interrogatorio del Sig. Gervasoni innanzi alla Procura della Repubblica di Cremona in data 27 dicembre 2011 (e in data 13 aprile 2012), che aveva indicato, senza esitazione, tra i giocatori coinvolti nell’intesa che venne raggiunta in ordine al risultato della gara Pisa/Albinoleffe del 7 marzo 2009; e alle precisazioni fornite dal Sig. Carobbio, in occasione dell’interrogatorio davanti alla Procura Federale in data 29 febbraio 2012 (e, in precedenza., in data 19 gennaio 2012, davanti alla Procura della Repubblica di Cremona); attribuendo a tali risultanze probatorie il valore di “quadro sufficientemente concordante” per ritenere provato il coinvolgimento dell’istante nella “combine” in questione, diretta ad alterare il risultato della partita Pisa/Albinoleffe, al fine di assicurare la vittoria del Pisa con almeno due reti di scarto (come in effetti è accaduto, con la sconfitta dell’Albinoleffe per 2 a 0). La posizione specificamente individuata della partecipazione dell’istante all’accordo finalizzato all’alterazione della predetta gara deriva, perciò, da univoci e precisi riscontri e dalla convergenza di risultanze probatorie assunte anche in sedi diverse (Procura della Repubblica e Procura Federale) e sostanzialmente coincidenti nel ricostruire con sufficiente fondatezza le modalità e il contenuto della partecipazione stessa. L’impianto della motivazione della decisione della Commissione Federale appare, dunque, corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. Con riferimento allo standard probatorio richiesto ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, infatti, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale in base alla quale non occorre la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso (per i richiami giurisprudenziali specifici, i lodi coevi Conte c. FIGC e Alessio c. FIGC in data 15 novembre 2012). Il ricorrente contesta l’attendibilità del Sig. Gervasoni, e quindi l’insufficienza delle dichiarazioni dello stesso e, perciò, del materiale probatorio posa sostegno dell’affermazione della sua responsabilità. Ritiene, invece, il Collegio che le dichiarazioni rese dal Sig. Gervasoni, confermate dal Sig. Carobbio e dal Sig. Conteh, come si è già detto, appaiano idonee a fondare una ragionevole certezza circa la partecipazione dell’istante alla “combine” nei termini univocamente delineati dalle dichiarazioni surrichiamate, non essendo sul punto necessario raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come, appunto, precisato supra. In ogni caso, il Collegio Arbitrale non può non rilevare come l’istante non abbia formulato alcuna istanza istruttoria e non abbia, comunque, chiesto in questo arbitrato l’audizione del sig. Carobbio. 3. Attesa la soccombenza della parte istante, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a carico del Sig. Davide Caremi le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in euro 1000,00 (mille/00); e di porre a carico del Sig. Davide Caremi, con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in € 4500,00 (quattromilacinquecento/00) e il rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: a) rigetta l’istanza di arbitrato; b) pone a carico della parte istante le spese di lite, liquidate come in motivazione; c) fermo il vincolo della solidarietà, pone a carico della parte istante il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione; d) pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in Roma, il giorno 21 novembre 2012, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Luigi Fumagalli F.to Marcello de Luca Tamajo
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