CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 novembre 2012 promosso da: Sig. Nicola Belmonte / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 novembre 2012 promosso da: Sig. Nicola Belmonte / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro) Avv. Dario Buzzelli (Arbitro) riunito in conferenza personale del 22 novembre 2012 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2623 del 3 ottobre 2012-668) promosso da: Sig. Nicola Belmonte rappresentato e difeso dagli Avv. Gabriele Zuccheretti e Antonio Conte parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante protempore, Presidente Sig. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Panama n. 58 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 3 ottobre 2012 (prot. n. 2623), il Sig. Nicola Belmonte di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”), chiedendo, in via principale, di “…accertare e dichiarare che alcun addebito e ascrivibile al Sig. Nicola Belmonte e, quindi, annullare…” la sanzione irrogata nei suoi confronti dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC, Sezioni Unite, pubblicata il 4 settembre 2012 con Comunicato Ufficiale n.042/CGF (2012/2013) , consistente nella squalifica per sei mesi per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, CGS) in relazione alla gara Cesena/Bari del 17 aprile 2011, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 25 luglio 2012 542/463; l’istante chiedeva, in via subordinata, di ridurre “…ad equità le sanzioni …comminate…visto che l’attuale art. 7, comma 8, con il minimo della pena ivi previsto, non si applica ai fatti per cui è deferimento…anche con commutazione della stessa o di una sua parte in un’ammenda”. L’istante chiedeva, inoltre, disporsi in via istruttoria prova per testi. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa. Con provvedimento in data 8 ottobre 2012 prot. n. 2673, il Presidente del Tribunale accoglieva l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice e, per l’effetto, riducendo a un terzo il termine di pronuncia del lodo e a un terzo il termine per la costituzione della FIGC, fissandolo al 15 ottobre 2012. Con memoria depositata in data 15 ottobre 2012 prot. n. 2779, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte sia in via preliminare che in via subordinata, con riserva di più ampiamente dedurre in replica agli ulteriori scritti della parte istante, «…Con refusione delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro l’Avv. Dario Buzzelli. Il Prof. Avv. Maurizio Benincasa e l’Avv. Dario Buzzelli accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 22 novembre 2012. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. La parte istante rinunciava all’istanza istruttoria e con la parte intimata chiedeva di anticipare la discussione. Le parti, quindi, si riportavano agli atti, sviluppavano gli argomenti ivi svolti, anche con brevi repliche, insistendo nelle conclusioni rispettivamente formulate. Le parti autorizzavano a rendere anticipatamente noto il dispositivo e a prorogare il termine di pronuncia del lodo fino al 31 gennaio 2013. Il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con provvedimento in data 22 novembre 2012, il Collegio Arbitrale comunicava il dispositivo del lodo, disponendo, in parziale accoglimento dell’istanza di arbitrato, la riduzione della sanzione inflitta a mesi quattro, e ponendo a carico della parte istante le spese di lite e il pagamento degli onorari, liquidati come in motivazione. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 030/CGF (2012/2013), integrata con le motivazioni e pubblicata il 4 settembre 2012, con Comunicato Ufficiale n. 042/CGF, la Corte di Giustizia Federale aveva rigettato il ricorso proposto dal Sig. Nicola Belmonte avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12/CDN del 10 agosto 2012, con la quale la Commissione Giudicante Nazionale proscioglieva l’istante limitatamente ai fatti di cui alla gara Udinese/Bari, condannandolo, invece, alla squalifica di sei mesi per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS in relazione alla gara Cesena/Bari del 17 aprile 2011. 2. Con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la parte istante ha censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. La ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione della Corte di Giustizia Federale d’Appello appare, invero, condivisibile. La decisione contiene, infatti, una completa ed esaustiva, sebbene sintetica, disamina delle circostanze di fatto. I fatti accertati hanno portato la Corte di Giustizia Federale a ritenere la sussistenza dell’illecito sussumibile nella previsione dell’art. 7, comma 7, CGS, consistente nell’omessa denuncia della “combine” relativa alla gara Cesena/Bari del 17 aprile 2011. Deve ritenersi, pertanto, che la Corte di Giustizia Federale abbia correttamente accertato, con particolare riferimento all’abituale frequentazione di Bentivoglio, Bellavista e Belmonte; agli avvenuti contatti tra Bellavista e Masiello, il quale aveva confermato sia che i colloqui riguardavano anche il comportamento di Belmonte, che, comunque, quest’ultimo era stato direttamente contattato, sia che aveva visto intrattenersi a colloquio Bellavista e Belmonte prima della partita nell’albergo dove era ospitato il Bari, la sussistenza della responsabilità contestata alla parte istante con la citata decisione della Commissione Giudicante Nazionale. L’impianto della motivazione della decisione della Commissione Federale appare, dunque, sostanzialmente corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. L’art. 7, comma 7, CGS dispone che “i soggetti…che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la procura federale della F.I.G.C.”. Per il perfezionamento di tale fattispecie è sufficiente, infatti, che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l’antigiuridicità (in tal senso lodo Portanova c. FIGC in data 10 ottobre 2012). Quanto allo standard probatorio richiesto ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, basta richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale in base alla quale non occorre la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso (per i richiami giurisprudenziali specifici, lodo Conte c. FIGC in data 15 novembre 2012). La motivazione è parzialmente congrua alla luce delle precisazioni che saranno svolte al punto successivo a proposito della determinazione dell’entità della sanzione da erogare nel caso in esame. 3. Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi (lodo Cristante del 30 novembre 2012; lodo Cristaudo del 22 maggio 2012; lodo Benigni, Ascoli calcio 1898 e dott. Massimo Collina c. FIGC dell’11 luglio 2011; lodo U.S.D. Noto Calcio c. FIGC e NND del 25 maggio 2011; lodo Donato Mauro c. FIGC e AIA in data 5 novembre 2010). Se sussistono elementi gravi, precisi e concordanti in merito all’effettività della condotta attribuita alla parte istante, non appare, però, proporzionata alla gravità della condotta stessa la misura della sanzione inflitta della sospensione per un periodo di sei mesi. Dal riepilogo dei fatti di causa risulta che l’entità della sanzione inflitta non è proporzionata alla condotta tenuta in concreto dalla parte istante, quanto alla sua rilevanza e specificità. Appare, pertanto, sussistere un’apprezzabile sproporzione tra il fatto omissivo del ricorrente e la sanzione applicata che il Collegio stima equo ridurre a mesi quattro di squalifica. 4. Attesa la sostanziale soccombenza della parte istante, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a carico del Sig. Nicola Belmonte le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in euro 1200,00 (milleduecento/00); e di porre a carico del Sig. Nicola Belmonte, con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in € 5000,00 (cinquemila/00) e al rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: a) In parziale accoglimento dell’istanza di arbitrato, riduce la sanzione, inflitta a mesi quattro; b) pone a carico della parte istante le spese di lite, liquidate come in motivazione; c) fermo il vincolo della solidarietà, pone a carico della parte istante il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione; d) pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in Roma, il giorno 22 novembre 2012, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Maurizio Benincasa F.to Dario Buzzelli
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