COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 07.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DON ORIONE AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ALL’ARBITRO INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO DON ORIONE / IL MORO PAGANICA, DISPUTATO IL 12.1.13 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U. N°21 del 17.1.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 07.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DON ORIONE AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ALL’ARBITRO INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO DON ORIONE / IL MORO PAGANICA, DISPUTATO IL 12.1.13 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U. N°21 del 17.1.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Don Orione ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in quanto il proprio calciatore Ciulli Daniele: “dopo essere stato espulso per proteste e bestemmie, colpiva con una violenta manata al volto il Direttore di gara in corrispondenza della bocca, provocando, anche per la presenza del fischietto, la frattura dell'incisivo centrale sinistro dell'arcata dentaria inferiore dello stesso, come documentato dalla certificazione medica allegata al referto”. La società appellante, che non ha impugnato la sanzione inflitta al proprio tesserato, ha, invece, chiesto la revoca dell’obbligo di risarcire i danni patiti dall’arbitro sul presupposto che il responsabile del comportamento non regolamentare sarebbe stato individuato, così che non poteva essere imputata alla società stessa la sanzione di cui sopra a titolo di responsabilità oggettiva. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. In realtà, il calciatore Ciulli Daniele è stato ritenuto responsabile del comportamento violento in danno dell’arbitro e su tale circostanza non vi è contestazione. Ora, perché possa invocarsi la responsabilità oggettiva della società appellante, si dovrebbe versare in ipotesi di non individuazione dell’autore del gesto violento, mentre, nel caso di specie, come si è detto, è stato individuato il calciatore, nei confronti del quale potrà essere, eventualmente, fatta valere ogni pretesa risarcitoria nella sede opportuna. Tanto più che il G.S. non ha inteso comminare alcuna sanzione pecuniaria nei confronti della società per i fatti ascrivibili al proprio tesserato, onde alla medesima non poteva nemmeno essere comminato l’obbligo ulteriore e conseguente del risarcimento dei danni. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere l’appello, disponendo la revoca della sanzione e l’accredito della tassa d’appello, ove versata.
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