COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 07.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DEL CALCIATORE PELUSI LEONARDO (TESSERATO CON LA SOCIETA’ ROXAN C5) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROXAN C5/ TOLLO 2008 DISPUTATA IL 19.1.13 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C/1 (C.U. N° 38 DEL 24.01.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 07.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DEL CALCIATORE PELUSI LEONARDO (TESSERATO CON LA SOCIETA’ ROXAN C5) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROXAN C5/ TOLLO 2008 DISPUTATA IL 19.1.13 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C/1 (C.U. N° 38 DEL 24.01.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello inviato a mezzo posta in data 29.1.2013, il calciatore Pelusi ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere colpito reiteratamente l’arbitro della gara, dopo essere stato ammonito e per avere applaudito lo stesso ironicamente. Ha dedotto appellante che il gesto di violenza compiuto in danno dell’arbitro era stato determinato da un eccessivo nervosismo dovuto all’importanza dell’incontro. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto privo della necessaria sottoscrizione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 33, comma 9, C.G.S. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versta.
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