COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 07.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO: – DEI SIGNORI DI CAMILLO LELLO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORREVECCHIA TEATINA; SILVINO LINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIANO DELLA LENTE; DI BATTISTA GIUSEPPE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. CANZANO; DI SARIO GIUSEPPE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ORSOGNA; ALONZO SANDRINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING CONA; MAGNANTE ALESSANDRO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. PELINO; DI PANCRAZIO RAFFAELE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. LOCOMOTIV BELLANTE; DI POMPEO UMBERTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAGNANO; CIANFARANI LIDIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. BALSORANO; DI DONATO SERGIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. COLLEATTERRATO; LA MORGIA GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TRE VILLE; CAVUTO TITO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ F.C. VIRTUS TOLLO; FLACCO ENZO DARIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ADRIANO FLACCO; PEDICONE GAETANO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO NEPEZZANO, PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 24, DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., COSÌ COME SPECIFICATO NEI CC.UU. DEL C.R.A. n° 1 DELL’1.7.2010 E n° 4 DEL 22.7.2010, PER NON AVERE PROVVEDUTO A DEPOSITARE, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 15.7.2010, LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DELLE CONDIZIONI INDEROGABILI PER L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI APPARTENENZA E, IN SPECIE, ALLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO; – DELLE SOCIETÀ A.S.D. TORREVECCHIA TEATINA; A.S.D. PIANO DELLA LENTE; S.S.D. CANZANO; A.S.D. ORSOGNA; A.S.D. SPORTING CONA; S.S. PELINO; A.S.D. LOCOMOTIV BELLANTE; U.S. BALSORANO; A.C. COLLEATTERRATO; A.S.D. TRE VILLE; A.S.D. ATLETICO NEPEZZANO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI RISPETTIVI PRESIDENTI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 07.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO: – DEI SIGNORI DI CAMILLO LELLO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORREVECCHIA TEATINA; SILVINO LINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIANO DELLA LENTE; DI BATTISTA GIUSEPPE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. CANZANO; DI SARIO GIUSEPPE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ORSOGNA; ALONZO SANDRINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING CONA; MAGNANTE ALESSANDRO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. PELINO; DI PANCRAZIO RAFFAELE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. LOCOMOTIV BELLANTE; DI POMPEO UMBERTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAGNANO; CIANFARANI LIDIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. BALSORANO; DI DONATO SERGIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. COLLEATTERRATO; LA MORGIA GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TRE VILLE; CAVUTO TITO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ F.C. VIRTUS TOLLO; FLACCO ENZO DARIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ADRIANO FLACCO; PEDICONE GAETANO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO NEPEZZANO, PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 24, DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., COSÌ COME SPECIFICATO NEI CC.UU. DEL C.R.A. n° 1 DELL’1.7.2010 E n° 4 DEL 22.7.2010, PER NON AVERE PROVVEDUTO A DEPOSITARE, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 15.7.2010, LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DELLE CONDIZIONI INDEROGABILI PER L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI APPARTENENZA E, IN SPECIE, ALLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO; – DELLE SOCIETÀ A.S.D. TORREVECCHIA TEATINA; A.S.D. PIANO DELLA LENTE; S.S.D. CANZANO; A.S.D. ORSOGNA; A.S.D. SPORTING CONA; S.S. PELINO; A.S.D. LOCOMOTIV BELLANTE; U.S. BALSORANO; A.C. COLLEATTERRATO; A.S.D. TRE VILLE; A.S.D. ATLETICO NEPEZZANO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI RISPETTIVI PRESIDENTI. Con nota del 22.11.2012, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate. Con raccomandate rr.rr. di ritorno del 4.1.2013 regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 4.2.2013, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. Tale deferimento non veniva, per contro, notificato alle società A.S.D. Cagnano, A.S.D. Virtus Tollo e Polisportiva Adriano Flacco, in quanto le stesse non risultano essere più attive da quanto risulta dagli atti in possesso di questo Comitato. All’udienza compariva per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno è comparso per i soggetti deferiti, dandosi atto che solo le società A.S.D. Orsogna, Pol. Dil. Colleatterrato e A.S.D. Tre Ville hanno fatto pervenire scritti difensivi. Nello specifico la Società Orsogna ha dedotto da un lato, la carenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione, tenuto conto che il sodalizio aveva regolarmente trasmesso la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco e, dall’altro, la mancata integrazione dell’illecito disciplinare, in quanto nessuna conseguenza poteva derivare dall’inosservanza di un termine meramente ordinatorio; la Polisportiva Colleatterrato ha dedotto la mancanza di colpa in capo alla stessa, poiché il Comune di Teramo non aveva potuto rilasciare la dichiarazione di disponibilità, in attesa della certificazione della F.I.G.C. per l’omologazione del campo in erba sintetica e che, in ogni caso, l’irregolarità era stata sanata con l’invio della richiesta documentazione nel termine perentorio successivamente indicato dal C.R.A.; la Società Tre Ville, infine, ha dedotto che il rilascio della disponibilità all’utilizzo del campo da parte del Comune era avvenuto con notevole ritardo a causa della prolungata assenza del Sindaco. Il rappresentante della Procura, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento, in relazione alle posizioni dei soggetti deferiti, dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi uno ciascuno ai Sigg.ri Di Camillo Lelio, Silvino Lino, Di Battista Giuseppe, Di Sario Giuseppe, Alonzo Sandrino, Magnante Alessandro, Di Pancrazio Raffaele, Di Pompeo Umberto; Cianfarani Lidio; Di Donato Sergio; La Morgia Giovanni, Cavuto Tito, Flacco Enzo Dario, Pedicone Gaetano, ammenda di € 150,00 a ciascuna delle seguenti società A.S.D. Torrevecchia Teatina; A.S.D. Piano Della Lente; S.S.D. Canzano; A.S.D. Orsogna; A.S.D. Sporting Cona; S.S. Pelino; A.S.D. Locomotiv Bellante; U.S. Balsorano; A.C. Colleatterrato; A.S.D. Tre Ville; A.S.D. Atletico Nepezzano. Osserva la Commissione che, la responsabilità dei soggetti deferiti si evince per tabulas mentre significativa appare la circostanza che gli stessi non siano comparsi e non abbiano fatti pervenire scritti a loro difesa, ad eccezione delle società sopra indicate, le cui giustificazioni non sono attendibili, restando incontroversa la loro responsabilità e la relativa sanzione, giusta la esplicita previsione di cui alla normativa richiamata con l’atto di contestazione. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale possono ritenersi congrue ed adeguate al comportamento non regolamentare dagli stessi tenuto. Da ciò consegue che debbano essere applicate le sanzioni come da dispositivo, P.Q.M la Commissione Disciplinare applica le seguenti sanzioni: mesi uno di inibizione per i Sigg.ri Di Camillo Lello, Silvino Lino, Di Battista Giuseppe, Di Sario Giuseppe, Alonzo Sandrino, Magnante Alessandro, Di Pancrazio Raffaele, Di Pompeo Umberto; Cianfarani Lidio; Di Donato Sergio; La Morgia Giovanni, Cavuto Tito, Flacco Enzo Dario, Pedicone Gaetano; € 150,00 di ammenda a ciascuna delle seguenti società A.S.D. Torrevecchia Teatina; A.S.D. Piano Della Lente; S.S.D. Canzano; A.S.D. Orsogna; A.S.D. Sporting Cona; S.S. Pelino; A.S.D. Locomotiv Bellante; U.S. Balsorano; A.C. Colleatterrato; A.S.D. Tre Ville; A.S.D. Atletico Nepezzano. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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