COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 01.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RICORSO F.S.T. RIONERO AVVERSO LA PERDITA DELLA GARA F.S.T. – VITALBA INFLITTA DAL G.S. E RIPORTATA SUL CU N.44 DEL 14.12.2012

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 01.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 - RICORSO F.S.T. RIONERO AVVERSO LA PERDITA DELLA GARA F.S.T. - VITALBA INFLITTA DAL G.S. E RIPORTATA SUL CU N.44 DEL 14.12.2012 Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società A.S.D. F.S.T. Rionero avverso la decisione del Giudice Sprtivo pubblicata su C.U. n° 44 del 14.12.2012, che assegnava ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 5 C.G.S. gara persa alla ripetuta Società A.S.D. F.S.T. Rionero con il punteggio di F.S.T. Rionero – Vitalba 0-3 e accesoriamente sanzionava con la squalifica per una gara il calciatore Pietropinto Pietro e inibiva sino al 18.12.2012 il Dirigente Accompagnatore della squadra, Sig.r Dapoto Francesco; Letti gli atti ufficiali di gara e procedutosi all’audizione del Presidente del predetto Sodalizio, assisitito da Difensore, che ne aveva fatto espressa richiesta; Accertato preliminarmente come l’intervenuta modifica dell’art. 29 comma 7 e dell’art. 46 comma 3 C.G.S., che ha trasferito al Giudice Sportivo Territoriale la competenza (precedentemente riservata alla Commissione Disciplinare Territoriale) in ordine ai reclami per posizione irregolare dei calciatori, abbia escluso l’obbligo a carico delle Società ricorrenti, nel cennato ambito della posizione irregolare soggettiva, di formalizzare il preannuncio di reclamo; Ritenuto, pertanto, in forza di quanto sopra accertato come i reclami avverso la posizione irregolare di tesserati che abbiano preso parte alla gara, debbano, secondo le previsioni del vigente C.G.S., essere proposti entro 7 giorni dalla disputa, senza preannunzio di reclamo; Verificato, di conseguenza, come la Società U.S.D. Vitalba avesse con ricorso del 29.11.2012 sollecitato la pronunzia della Giustizia Sportiva riguardo la posizione irregolare del calciatore Pietropinto Pietro, tesserato per la Società A.S.D. F.S.T. Rionero, con specifico riferimento alla gara disputata in data 25.11.2012 e così nel pieno rispetto dei termini dal C.G.S. regolati; Rilevata per l’effetto l’infondatezza del reclamo in esame su tale preliminare aspetto si considera come l’analisi del ricorso debba estendersi ai profili di merito che ne sono sottesi; Osservato in proposito come ai sensi dell’art. 34 N.O.I.F. i calciatori “giovani” infrasedicenni che comunque abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età possano partecipare ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purchè autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D. – territorialmente competente e che il rilascio di detta autorizzazione rimane subordinata alla presentazione della documentazione dalla richiamata norma dettagliatamente indicata; Considerato nello specifico come il calciatore Pietropinto Pietro, nato il 11.02.1997 e pertanto di età inferiore ad anni sedici, fosse stato, con C.U. n° 10 del 12.09.2012 autorizzato, ai sensi del ripetuto art. 34 N.O.I.F., all’attività agonistica sino al 14.10.2012 e come all’esito di presentazione in data 19.10.2012 da parte della sua Società di appartenenza A.S.D. F.S.T. Rionero di documentazione medica integrativa, fosse stata concessa a mezzo C.U. n° 40 del 30.11.2012 nuova autorizzazione all’attività agonistica fino al compimento del sedicesimo anno di età; Ritenuto in ragione di quanto in precedenza argomentato come essendo stata la gara F.S.T. Rionero – Vitalba disputata in data 25.11.2012 il calciatore Pietrpinto Pietro vi avesse preso parte in posizione irregolare, perché scoperto di autorizzazione (15.10.2012 – 25.11.2012) Rilevato, pertanto, in difetto di norma specifica ovvero interpretativa del vigente Ordinamento Sportivo che ne possa confermare la giuridica fondatezza, come non paiano accoglibili le argomentazioni difensive della Società reclamante (che onde consentire al proprio tesserato di prendere parte alla partita in parola avrebbe comunque dovuto attendere la pubblicazione su C.U. della relativa abilitazione) in ordine ad una presunta efficacia non già costitutiva quanto piuttosto solo dichiarativa dell’autorizzazione in data 30.11.2012 dal C.R. Basilicata rilasciata; Osservato, in definitiva, come ai sensi del richiamato art. 34 N.O.I.F. i calciatori “giovani” infrasedicenni possano disputare gare esclusivamente previo rilascio di autorizzazione da parte del competente Comitato Regionale che nel caso in esame risulta essere stata pubblicata solo con C.U. n° 40 del 30.11.2012 a fronte di una integrazione documentale perfezionata sin dal 19.10.2012, successivo alla data di svolgimento dell’incontro oggetto di reclamo in riferimento alla quale il tesserato Pietroprinto Pietro risultava in posizione irregolare; Ritenuto, quindi, in forza anche di conforme orientamento Giurisprudenziale, come a nulla rilevino le deduzioni difensive della reclamante Società qualficandosi la partecipazione stessa alla gara del calciatore in posizione irregolare a dover essere sanzionata e come, in ogni caso la buona fede, nel caso di specie certamente riscontrata nel comportamento dalla Società A.S.D. F.S.T. Rionero tenuto, non possa essere elevata a rango di parametro discriminante ai fini della decisione; P.Q.M. • Rigetta il reclamo dalla Società A.S.D. F.S.T. Rionero proposto e conferma integralmente le Decisioni del Giudice Sportivo riportate in C.U. n° 44 del 14.12.2012; dispone l’incameramento della tassa reclamo se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it