COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 06.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GLOBAL SPORTING CLUB (CALCIO A 5 SERIE D) AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. DEL COMITATO PROVINVIALE DI MATERA N.26 DEL 09.01.2013, RELATIVE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CARLUCCI ANTONIO FINO ALL’8-01-2014.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 06.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GLOBAL SPORTING CLUB (CALCIO A 5 SERIE D) AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. DEL COMITATO PROVINVIALE DI MATERA N.26 DEL 09.01.2013, RELATIVE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CARLUCCI ANTONIO FINO ALL’8-01-2014. Letto il reclamo proposto dalla società GLOBAL SPORTING CLUB avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale di Matera n.26 del 09.01.2013 e relative alla squalifica del calciatore Carlucci Antonio fino all’8.1.2014; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltato il Direttore di gara; Premesso che in materia di disciplina sportiva, l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Rilevato che nella disposta audizione il D.G., in modo preciso, univoco e non contraddittorio, ha confermato che, a colpirlo, fosse stato il calciatore Carlucci Antonio; Considerato, pertanto, che le argomentazioni della società reclamante, non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.26 del 09.01.2013 del Comitato Provinciale di Matera; • dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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