COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 9 a carico di: Isidoro MACRÌ, dirigente della Società US Mammola; Cosimo BRUZZESE, dirigente della Società US Mammola; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reagito alla condotta manifestata in campo da un giocatore della squadra dell’Africo, tentando di scavalcare, dalla tribuna ove gli stessi si trovavano ad assistere alla partita, la rete posta a recinzione del campo di gioco, non raggiungendo l’obiettivo solo per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, e, comunque, continuando a scuotere violentemente la stessa, incitando alla violenza la tifoseria dell’U.S. MAMMOLA e, comunque, contribuendo con la propria condotta a determinare possibili fatti di violenza durante la gara Mammola – Africo, disputata l’11.02.2012; comportamento già sanzionato con il provvedimento amministrativo DASPO, per la durata di due anni per il MACRÌ e di un anno per il BRUZZESE, emesso dal Questore di Reggio Calabria; il signor Gabriele SPATARI, collaboratore della Società U.S. Mammola; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere svolto arbitrariamente, in occasione della gara in esame, le funzione di Accompagnatore ufficiale della squadra dell’U.S. MAMMOLA, senza essere tesserato per la stessa Società e né per altre affiliate alla F.I.G.C.; la Società U.S. MAMMOLA; per rispondere, a titolo oggettivo, delle violazioni ascritte ai propri Dirigenti Isidoro MACRÌ e Cosimo BRUZZESE nonché al proprio Collaboratore, non tesserato, Gabriele SPATARI, ai sensi e per gli effetti dell’ad. 4, comma 2, del C.G.S.; nonché dell’art. 12, comma 5, del C.G.S., avendo tenuto il MACRÌ ed il BRUZZESE comportamenti tali da poter contribuire a determinare fatti di violenza durante la gara Mammola – Africo, disputata l’11.02.2012.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 9 a carico di: Isidoro MACRÌ, dirigente della Società US Mammola; Cosimo BRUZZESE, dirigente della Società US Mammola; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reagito alla condotta manifestata in campo da un giocatore della squadra dell'Africo, tentando di scavalcare, dalla tribuna ove gli stessi si trovavano ad assistere alla partita, la rete posta a recinzione del campo di gioco, non raggiungendo l'obiettivo solo per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, e, comunque, continuando a scuotere violentemente la stessa, incitando alla violenza la tifoseria dell'U.S. MAMMOLA e, comunque, contribuendo con la propria condotta a determinare possibili fatti di violenza durante la gara Mammola - Africo, disputata l’11.02.2012; comportamento già sanzionato con il provvedimento amministrativo DASPO, per la durata di due anni per il MACRÌ e di un anno per il BRUZZESE, emesso dal Questore di Reggio Calabria; il signor Gabriele SPATARI, collaboratore della Società U.S. Mammola; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere svolto arbitrariamente, in occasione della gara in esame, le funzione di Accompagnatore ufficiale della squadra dell'U.S. MAMMOLA, senza essere tesserato per la stessa Società e né per altre affiliate alla F.I.G.C.; la Società U.S. MAMMOLA; per rispondere, a titolo oggettivo, delle violazioni ascritte ai propri Dirigenti Isidoro MACRÌ e Cosimo BRUZZESE nonché al proprio Collaboratore, non tesserato, Gabriele SPATARI, ai sensi e per gli effetti dell'ad. 4, comma 2, del C.G.S.; nonché dell'art. 12, comma 5, del C.G.S., avendo tenuto il MACRÌ ed il BRUZZESE comportamenti tali da poter contribuire a determinare fatti di violenza durante la gara Mammola - Africo, disputata l'11.02.2012. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, Letti gli atti da cui ha preso le mosse il procedimento n. 496/11-12, da cui si evince che - in data 14.02.2012 - il Comando della Stazione Carabinieri di Mammola segnalava al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria che, nel corso della gara del Campionato di Prima Categoria, Mammola - Africo, disputata in Mammola (RC), in data 11.02.2012, alcuni sostenitori della squadra locale avevano danneggiato la recinzione perimetrale del terreno di giuoco, con l'intenzione di invadere il campo ed aggredire il calciatore n. 15 della squadra dell'Africo, il quale, dopo avere segnato la rete del 2-1 in favore della propria squadra, aveva esultato sotto gli spalti della tifoseria locale; l'intemperanza dei tifosi del Mammola si protraeva per circa mezz'ora, con reiterato scuotimento della rete di recinzione, fino al termine della gara, senza che, tuttavia, si verificassero aggressioni fisiche, grazie anche ai particolari sistemi preventivi, predisposti dallo stesso personale dell'Arma dei Carabinieri; comunque, al termine degli accertamenti e, previa acquisizione di maggiori elementi oggettivi, quel Comando di Stazione avrebbe proceduto alla proposta del provvedimento amministrativo del DASPO a carico dei responsabili, tra cui i Dirigenti della Società US MAMMOLA, Isidoro MACRÌ e Cosimo BRUZZESE. In data 07.03.2012, il Presidente del Comitato Regionale Calabria trasmetteva, per il seguito di competenza, la predetta lettera del Carabinieri di Mammola alla Procura Federale della F.I.G.C.; Rilevato che, nel corso dei preliminari accertamenti, il Collaboratore della Procura Federale, Dott. Francesco De Domenico, ha acquisito l'utile documentazione, la cui analisi ha permesso di stabilire quanto segue: - l'Arbitro della predetta gara, signor Salvatore Morabito della Sezione AIA di Taurianova (RC), con il suo rapporto ufficiale riferiva che al 40' del secondo tempo, alcuni sostenitori della squadra locale del Mammola, presenti sugli spalti, avevano evidenziato un comportamento minaccioso nei confronti dei componenti della squadra dell'Africo, tentando di scavalcare la rete di recinzione, ma non riuscendovi per il tempestivo intervento dei Carabinieri, presenti nel recinto di giuoco; il Commissario di Campo del Comitato Regionale Calabria, signor Francesco Scampato, riferiva con il suo rapporto che al 40' del secondo tempo, a seguito di provocazione del calciatore n. 15 della squadra dell'Africo, il quale, dopo aver segnato la rete del 2-1, faceva dei gesti offensivi nei confronti del pubblico di casa, per cui alcuni sostenitori locali tentavano di scavalcare la rete metallica di recinzione ed invadere il terreno di giuoco, non riuscendovi per l'immediato intervento dei Carabinieri; - conseguentemente, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria squalificava per due giornate effettive di gara il calciatore n. 15, Antonio Moio, della squadra dell'Africo, per avere mantenuto un comportamento provocatorio ed offensivo nei confronti dei sostenitori della società avversaria, i quali per reazione avevano tentato di scavalcare le reti di recinzione, non riuscendovi per l'intervento dei Carabinieri; detto provvedimento veniva pubblicato sul C.U. n° 104 del 16.02.2012 del Comitato Regionale Calabria; - a seguito della proposta scritta del Comando della Stazione Carabinieri di Mammola, che ricalcava, in linea di massima, le argomentazioni della predetta lettera inviata al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria, inoltrata alla Questura di Reggio Calabria, ove perveniva il 27.03 2012, con il provvedimento, prot. 2562/12 del 18.04.2012, il Questore di Reggio Calabria irrogava il D. A. S. P. O. a carico: -dei dirigenti delI'U.S. MAMMOLA, Isidoro MACRI' e BRUZZESE Cosimo, vietando loro, per il periodo di anni due per il Macrì' e di un uno per il Bruzzese, dalla data della notifica, di accedere ai luoghi dove si sarebbero svolte le manifestazioni sportive, con l'impiego della compagine sportiva dell'U.S. Mammola, per avere incitato, inneggiato ed indotto alla violenza, in occasione della gara Mammola - Africo, la tifoseria locale, il cui evento, tempestivamente represso dai Carabinieri di servizio di Ordine Pubblico, poteva costituire possibile pericolo per l'incolumità delle persone presenti e rivelarsi l'innesco di ulteriori e gravi turbative dell'Ordine Pubblico; -e del sostenitore della squadra del Mammola, non tesserato, Luigi Sità, con le stesse motivazioni; Rilevato che a seguito di richiesta del Procuratore Federale, il predetto provvedimento DASPO è stato acquisito agli atti del presente procedimento a cura dello stesso Collaboratore Federale, presso il Commissariato della Polizia di Stato di Siderno; Considerato che, nel corso delle audizioni, è emerso quanto segue: -Isidoro MACRÌ, dirigente dell'U.S. MAMMOLA, ha dichiarato di avere assistito alla gara in questione dalla tribuna, precisando che, al 40° del secondo tempo, il calciatore dell'Africo, Antonio Moio, dopo avere segnato la rete del 2-1, poneva le mani sui genitali ed esultava in modo smodato ed offensivo all'indirizzo dei sostenitori del Mammola; siccome sugli spalti prendevano posto molte donne e bambini e tenuto conto che quella sconfitta condannava la loro squadra alla retrocessione, sia lui che molti altri tifosi locali iniziavano a scuotere la rete di recinzione, tentando anche di scavalcarla, ma l'intervento dei Carabinieri di servizio di Ordine Pubblico lo impediva; gli stessi militari dell'Arma calmavano gli animi ed impedivano a lui di entrare nel terreno di giuoco, attraverso il cancello in ferro, del quale egli deteneva le chiavi d'ingresso; -Cosimo BRUZZESE, dirigente dell'U.S. MAMMOLA, ha dichiarato anch'egli di avere assistito alla gara dalla tribuna, dichiarando che il comportamento dei sostenitori locali era stato composto fino al 40° del secondo tempo, allorquando il calciatore dell'Africo, Antonio Moio, dopo avere segnato la rete del 2-1, aveva esultato in modo scorretto ed offensivo sotto la tribuna occupata dai sostenitori locali, ponendo le mani sui genitali, innescando la reazione degli stessi tifosi, i quali, egli compreso, avevano reagito con grida ed invettive all'indirizzo dello stesso calciatore, scuotendo contemporaneamente la rete di recinzione, che, probabilmente, sarebbe stata scavalcata da alcuni tifosi se non fossero intervenuti i Carabinieri in servizio di ordine pubblico, i quali facevano di tutto per calmare gli animi; -Gabriele SPATARI, dirigente accompagnatore ufficiale della squadra del Mammola in occasione della gara - che da accertamenti praticati presso il Comitato Regionale Calabria non risulta tesserato con alcuna Società della FIGC, né elencato in tessere impersonali dell'U.S. MAMMOLA - nonché il calciatore Mario FRANCO tesserato per l'U.S. MAMMOLA, che prendeva posto in tribuna, perché squalificato, hanno sostanzialmente confermato la dinamica dei fatti, con le stesse modalità di svolgimento degli stessi, risultante dalle dichiarazioni rese dai predetti Isidoro Macrì e Cosimo Bruzzese; Rilevato che il Dirigente lsidoro MACRI' il giorno della gara in esame, 11.02.2012, era in posizione di inibito, per tutto il periodo dal 07.01.2012 al 12-03-2012, per avere rivolto frasi offensive e minacciose e strattonato per la maglia l'arbitro, in occasione della gara di Campionato Mammola - Comprensorio Lazzaro del 07.01 .2012; Ritenuto che il comportamento gravemente disdicevole ed antisportivo posto in essere, in occasione della gara del Campionato di Prima Categoria, Mammola - Africo, dell'11.2.2012, dai dirigenti della società U.S. MAMMOLA, Isidoro Macrì e Cosimo Bruzzese, consistito nell'avere incitato, inneggiato ed indotto alla violenza la tifoseria locale, con ciò potendo determinare l'innesco di una ulteriore turbativa dell'Ordine Pubblico, scongiurata solo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri (comportamento, peraltro, già sanzionato con il provvedimento amministrativo D.A.S.P.O, per la durata di anni due nei confronti del Macrì e di un anno a carico del Bruzzese, emesso dal Questore di Reggio Calabria), integri la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, facendo derivare, a titolo oggettivo, la responsabilità della Società U.S. MAMMOLA, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., nonché dell'art. 12, comma 5, del C.G.S., avendo tenuto il Macri' ed il Bruzzese comportamenti tali da poter contribuire a determinare fatti di violenza; Ritenuto che l'iniziativa posta in essere dal collaboratore della Società U.S. MAMMOLA, Gabriele SPATARI, di svolgere le delicate funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara in esame, senza essere formalmente tesserato, né indicato nell'elenco relativo alle tessere impersonali della Società, integri a suo carico la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, facendo derivate, a titolo oggettivo, la responsabilità della Società U.S. MAMMOLA, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S.; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Col. Domenico INFANTE; Visto l'art. 32, comma 4, del CGS HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 24 luglio 2012, prot. nr. 533/976 pf 11 12 GT/dl: 1. Isidoro MACRÌ, dirigente della Società U.S. MAMMOLA; 2. Cosimo BRUZZESE, dirigente della Società U.S. MAMMOLA; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma1 del Codice di Giustizia Sportiva, 3. Gabriele SPATARI, collaboratore della Società U.S. MAMMOLA; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva; 4. la Società U.S. MAMMOLA, per rispondere, a titolo oggettivo, delle violazioni ascritte ai propri dirigenti Isidoro Macrì e Cosimo Bruzzese nonché al proprio collaboratore, non tesserato, Gabriele Spatari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.; nonché dell'art. 12, comma 5, del C.G.S.. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 4 febbraio 2013, a seguito del duplice rinvio dalle sedute del 10 dicembre 2012 e del 14 gennaio 2013, è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Per i deferiti sono comparsi, alla seduta del 14 gennaio il Presidente del Mammola, Giuseppe Neve ed il Vicepresidente Salvatore Bruzzese, alla seduta del 4 febbraio l’avvocato Stefano Commisso in rappresentanza del Presidente Giuseppe Neve ed il Segretario Nicodemo Agostino. Prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti presenti - solo per conto della società Mammola - hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell’ art. 23 e 24 C.G.S. (ammenda di € 250). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti é congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; Rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’artt. 23 e 24 C.G.S; LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per gli ulteriori deferiti Macrì Isidoro, Bruzzese Cosimo e Spatari Gabriele. Nei confronti di :  Isidoro MACRÌ, dirigente della Società U.S. MAMMOLA, inibizione anni 1 e mesi 5;  Cosimo BRUZZESE, dirigente della Società U.S. MAMMOLA, inibizione per mesi 5;  Gabriele SPATARI, collaboratore della Società U.S MAMMOLA, inibizione per mesi 12. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e del patteggiamento; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale irroga le seguenti sanzioni:  Isidoro MACRÌ, dirigente della Società U.S. MAMMOLA, inibizione anni 1 (uno) e mesi 5 (cinque) e quindi fino al 5 MARZO 2015 (già inibito fino al 5 ottobre 2013);  Cosimo BRUZZESE, dirigente della Società U.S. MAMMOLA inibizione per mesi 5 (CINQUE) e quindi fino al 5 MARZO 2014 (già inibito fino al 5 ottobre 2013);  Gabriele SPATARI, collaboratore della Società U.S MAMMOLA inibizione, per mesi 12(DODICI) e quindi fino al 5 APRILE 2014 (già inibito fino al 5 aprile 2013);  Alla Società U.S. MAMMOLA ammenda di € 250.00(duecentocinquanta/00) ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S..
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