COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.48 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara Taverna – Napitia del 9.12.2012, penalizzazione di DUE punti in classifica da scontare nella stagione sportiva corrente 2012/2013, squalifica del’allenatore DARDANO Giorgio fino al 31 marzo 2013, squalifica del dirigente accompagnatore ufficiale FRUSTACI Francesco fino al 31 marzo 2013). RECLAMO n.49 del Sig.PUPO DONATO (Tesserato Società Real Catanzaro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 13.12.2012 (squalifica fino al 10 marzo 2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.48 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara Taverna - Napitia del 9.12.2012, penalizzazione di DUE punti in classifica da scontare nella stagione sportiva corrente 2012/2013, squalifica del’allenatore DARDANO Giorgio fino al 31 marzo 2013, squalifica del dirigente accompagnatore ufficiale FRUSTACI Francesco fino al 31 marzo 2013). RECLAMO n.49 del Sig.PUPO DONATO (Tesserato Società Real Catanzaro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 13.12.2012 (squalifica fino al 10 marzo 2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; disposta, in via preliminare, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, la riunione dei due reclami; sentiti i reclamanti, l’A.S.D. Taverna ed il signor Donato Pupo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA il Giudice Sportivo territoriale rilevava dal supplemento di rapporto redatto dall’arbitro della gara Taverna - Napitia del 9.12.2012 che la società Taverna aveva utilizzato al posto del calciatore Rizzo Sebastiano, elencato in distinta al numero 11, altro calciatore riconosciuto dal Direttore di gara come Pupo Donato tesserato per la società Real Catanzaro. Rilevava, altresì, che il Pupo, da lui riconosciuto perché arbitrato ed espulso pochi giorni prima con l’altra società, ammetteva di aver partecipato alla gara sotto falso nome chiedendogli scusa, per il proprio comportamento. Sentiva a chiarimenti l’arbitro che confermava quanto narrato in rapporto. Disponeva, pertanto, le sanzioni come in epigrafe sanzionando il comportamento illecito del calciatore Pupo, dell’allenatore Dardano e del Dirigente Accompagnatore del Taverna Francesco Frustaci nonché quella a titolo di responsabilità della società Taverna. Si dolgono della decisione il Taverna nonché il Pupo con separati ricorsi riuniti, per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Le argomentazioni addotte si fondono - nel negare recisamente che il Pupo abbia partecipato alla gara - sull’equivoco in cui sarebbe incorso l’arbitro che avrebbe frainteso un mero cenno di Rizzo a cui si sarebbe rivolto chiamandolo Pupo come assenso. Negano, quindi, i reclamanti il colloquio intercorso con il Pupo affermando che l’arbitro si sarebbe rivolto a Rizzo che tuttavia non avrebbe assolutamente compreso ciò che l’arbitro intendeva contestargli. Nella seduta del 4 febbraio, l’arbitro ascoltato a chiarimenti ha confermato integralmente il rapporto escludendo ogni dubbio sulla reale identità del calciatore che ha preso parte alla gara riconosciuto come Pupo Donato. Consequenziale è il giudizio di responsabilità da attribuire ai soggetti sanzionati a titolo personale e di responsabilità oggettiva a carico della società Taverna per il comportamento tenuto dal proprio tesserato. I fatti per come narrati rendono inevitabile l’ulteriore giudizio di congruità delle sanzioni. In particolare, ineccepibile la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara comminata alla società nonché le sanzioni irrogate ai tesserati del Taverna ed al Pupo congrue ed adeguate all’illecito commesso. Da rimodulare, al contrario, la penalizzazione in classifica che appare equo ridurre ad un solo punto, in applicazione dei criteri afflittivi adottati dalla consolidata giurisprudenza sportiva, e la squalifica all’allenatore Dardano Giorgio da ridurre a tutto il 28.2.2013. P.Q.M. riuniti i reclami, in parziale accoglimento del reclamo della A.S.D. Taverna riduce la sanzione della penalizzazione in classifica ad UN solo punto e la squalifica all’allenatore DARDANO Giorgio fino al 28 FEBBRAIO 2013; rigetta nel resto; dispone accreditarsi la tassa reclamo (n. 48) sul conto della Società ASD Taverna; dispone incamerarsi la tassa reclamo (n.49) versata dal calciatore Pupo Donato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it