COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.50 della Società A.S.D.BRUTIUM COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara Brutium Cosenza – S.Maria del Cedro del 2/12/2012, inibizione del dirigente BRUNO Giuseppe fino al 31/1/2013, ammenda di € 500,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.50 della Società A.S.D.BRUTIUM COSENZA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara Brutium Cosenza - S.Maria del Cedro del 2/12/2012, inibizione del dirigente BRUNO Giuseppe fino al 31/1/2013, ammenda di € 500,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara a chiarimenti;
sentito il rappresentante della società reclamante;
RILEVA
- in via preliminare, che l’adita Commissione, nel corso della riunione del 14.1.2013, dopo aver sentito la reclamante, ha rimandato
ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nell’odierna seduta (cfr. CU. n.94 del 15.1.2013 del C.R. Calabria);
- che dal rapporto dell’arbitro (con relativo supplemento) e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell’odierna seduta, risulta quanto segue:
alla fine del I tempo della gara A.S.D. Brutium Cosenza - U.S.D. S.Maria del Cedro del 02/12/2012, il direttore di gara notava diversi calciatori della società Brutium, riconosciuti dai colori sociali della maglia (rosso-blu), che nell’atrio degli spogliatoi “colpivano con calci e spintoni i calciatori della società avversaria”.
Il direttore di gara precisa di non essere riuscito ad identificare nessuno dei calciatori resisi responsabili dei fatti riportati, essendosi dovuto rifugiare negli spogliatoi per tutelare la propria incolumità.
In tale frangente, l’arbitro riteneva di dover chiamare i carabinieri, non presenti fino ad allora sul terreno di gioco, utilizzando il telefono cellulare dell’allenatore De Vincenti Francesco “unico a mettersi a mia disposizione della società Brutium”; dopo l’arrivo di due rappresentanti delle forze dell’ordine, la gara veniva ripresa.
Durante il primo minuto di recupero, il direttore di gara notava che a centrocampo, all’altezza delle due panchine, “si era accesa una violenta rissa che vedeva coinvolti diversi calciatori (titolari e di riserva) e dirigenti di entrambe le formazioni”. A tal proposito, dichiara testualmente nel rapporto, ribadendolo nel corso dell’odierna seduta, di avere visto “solamente i componenti della società Brutium, riconosciuti dai colori sociali della maglia (rosso-blu), colpire gli avversari”.
Inoltre, dal cancello del campo che, nel frattempo, era stato aperto, entravano diversi tifosi della società Brutium, fra i quali alcuni si
dirigevano verso l’arbitro con atteggiamento minaccioso, rivolgendogli frasi offensive e minacciose, mentre altri prendevano parte
agli scontri in atto.
In quel frangente, uno dei carabinieri interveniva a difesa del direttore di gara, che veniva accompagnato negli spogliatoi, ricevendo diversi insulti e minacce da parte di calciatori, dirigenti e tifosi della società Brutium che non riusciva ad identificare, ad eccezione di Bruno Giuseppe, dirigente accompagnatore, che inveiva contro il direttore di gara, offendendolo.
Nel frattempo gli altri carabinieri presenti (aumentati di numero per l’arrivo di rinforzi) si prodigavano nel tentativo di far cessare gli
scontri.
A questo punto, il direttore di gara, temendo per la propria incolumità e per quella dei presenti, riteneva conclusa la gara.
Dopo una mezz’ora circa, l’arbitro usciva dagli spogliatoi scortato dai carabinieri, i quali si facevano largo a fatica fra diverse persone (“circa trenta persone tutte appartenenti alla società Brutium”), consentendogli di raggiungere l’autovettura che veniva colpita con calci e pugni dagli stessi tifosi, che offendevano e minacciavano l’arbitro.
L’ufficiale di gara, infine, veniva scortato fino all’ingresso dell’autostrada, facendo ritorno a casa senza problemi.
Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti succitati, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società reclamante (cfr. C.U. n.15 del 13.12.2012 della Delegazione Provinciale di Cosenza):
- punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- squalifica fino al 31.01.2013 del dirigente Bruno Giuseppe;
- ammenda di € 500,00.
La reclamante contesta radicalmente quanto dichiarato dal direttore di gara nel rapporto a sua firma, sostenendo, in sintesi, che vi
sarebbe stata solamente “una discussione tra due tesserati delle formazioni impegnate” a seguito della quale il direttore di gara
avrebbe abbandonato il terreno di gioco, negando categoricamente, quindi, il verificarsi di alcun accadimento tale da mettere in
pericolo l’incolumità del direttore di gara e dei calciatori di entrambe le formazioni, che giustificasse la sospensione della gara.
Il direttore di gara, convocato a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha pienamente confermato quanto dichiarato nel rapporto
a sua firma, precisando di essere certa che nel parapiglia venutosi a creare in campo I minuto di recupero (col punteggio di 4-2 in
favore della società Santa Maria del Cedro), siano stati i tesserati della società Brutium ad aggredire con calci e spintoni gli
avversari, i quali avrebbero cercato solamente di difendersi e che, quindi, si sia trattato non di una “rissa” (come impropriamente
indicato nel rapporto) ma, ribadiscesi, di una vera e propria “aggressione” dei componenti della società Brutium nei confronti degli
avversari.
I fatti narrati dall’arbitro non possono essere contestati, tenuto conto in particolare del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, c.1.1, del C.G.S) e, pertanto, non può essere accolta la ricostruzione dei fatti operata dalla società suddetta, del tutto differente rispetto a quella effettuata dal direttore di gara.
A giudizio di questa Commissione il direttore di gara ha operato correttamente nel decretare l’interruzione definitiva della gara sia
per non mettere in pericolo la propria incolumità e quella dei presenti, tenuto conto peraltro del perdurare dei “violenti” scontri (che
ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine) e dell’ingresso sul terreno di gioco di diversi tifosi del Brutium in campo,
alcuni dei quali si dirigevano verso il direttore di gara minacciandolo mentre altri prendevano parte agli scontri stessi.
Va ritenuta corretta, quindi, la decisione del Giudice di I grado di sanzionare la reclamante con la punizione sportiva della perdita
della gara col risultato di 0-3, ai sensi e per gli effetti dell’art.17, comma 1, del C.G.S., avendola ritenuta, a seguito di quanto
dichiarato dal’arbitro, responsabile oggettivamente (per il comportamento dei propri tesserati e tifosi) dei fatti che hanno impedito la
regolare effettuazione della gara, mentre appare conforma giustizia operare una riduzione dell’ammenda a carico della società.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di:
- ridurre l’ammenda alla A.S.D. BRUTIUM COSENZA ad € 350,00(trecentocinquanta/00);
- confermare nel resto e disporre accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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