COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.52 della Società A.S.D.AC ACQUAPPESA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 SGS del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara Calcio Cittadellabonifati-Acquappesa ASD del 8/12/2012, ammenda di € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.52 della Società A.S.D.AC ACQUAPPESA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 SGS del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara Calcio Cittadellabonifati-Acquappesa ASD del 8/12/2012, ammenda di € 100,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; rilevato che nella seduta del 14 gennaio 2013, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua per la seduta del 4 febbraio 2013; rilevato che nella odierna seduta l’arbitro non si è presentato, anche se regolarmente convocato; P.Q.M. rimanda ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 25 FEBBRAIO 2013.
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