COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.65 della Società A.S.D. PIETRAFITTA CALCIO 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 17.01.2013 (squalifiche: STILLITANO Giovanni per TRE gare, TIGNANELLI Gianluca fino al 30.05.2013, AQUINO Marco fino al 30.04.2013, MIGALDI Francesco fino al 30.04.2013; ammenda di € 300,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.65 della Società A.S.D. PIETRAFITTA CALCIO 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 17.01.2013 (squalifiche: STILLITANO Giovanni per TRE gare, TIGNANELLI Gianluca fino al 30.05.2013, AQUINO Marco fino al 30.04.2013, MIGALDI Francesco fino al 30.04.2013; ammenda di € 300,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante chiede la congrua riduzione delle squalifiche irrogate in primo grado che assume essere “esagerate” o addirittura infondate. Il rapporto dell’arbitro riporta in maniera chiara ed esaustiva i fatti accaduti nel corso della gara e che ne hanno comportato la sospensione. Non possono, pertanto, porsi in dubbio le responsabilità attribuite ai singoli tesserati. Lo Stillitano ha colpito un avversario con un pugno dopo essere stato espulso: si ritengono pertanto congrue le tre giornate di squalifica irrogate. Certamente deplorevoli appaiono i comportamenti tenuti dal Migaldi che minacciava e offendeva l’arbitro tentando di colpirlo con degli sputi, dell’Aquino e del Tignanelli che, oltre a offendere e minacciare, spintonavano l’arbitro. Tenuto conto, quindi, dell’oggettiva potenzialità lesiva ma anche del contesto in cui i comportamenti sono stati posti in essere, un clima di particolare ostilità nei confronti dell’arbitro che ha dovuto riparare presso gli spogliatoi della società ospitante e ricorre all’ausilio delle forze dell’ordine, le sanzioni appaiono congrue ed adeguate P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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