COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA PIEDIGROTTA – FUTSAL PIETRAMELARA DEL 19/1/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013
Delibera del Giudice Sportivo
GARA PIEDIGROTTA – FUTSAL PIETRAMELARA DEL 19/1/2013
Il G.S.T., letto il referto arbitrale nonché i relativi supplementi di rapporto dello stesso; letti altresì i
rapporti dei Commissari di Campo e convocati ed ascoltati l’arbitro designato alla gara nonché i
Commissari di Campo per suppletive informazioni; in ultimo convocati i tesserati coinvolti nella
vicenda riferibili alla società Piedigrotta: Antonio Bava e Giovanni Bava, non presentatisi adducendo
scarse motivazioni.
Preliminarmente rilevata l’assenza della Forza Pubblica, in seguito giunta sul campo al termine della
gara, rileva altresì che al 25’ del secondo tempo, in seguito ad un fallo di gioco, l’arbitro decideva di
espellere per somma di ammonizioni il tesserato n. 15 Antonio Bava della soc. Piedigrotta. Questi
alla notifica del provvedimento, in un primo momento inveiva con ingiurie all’indirizzo del direttore di
gara, poi successivamente, una volta avvicinatosi a questi, lo colpiva con tre pugni al volto, in rapida
successione. Quindi l’arbitro perdendo l’equilibrio cadeva a terra, e, in conseguenza dei colpi
ricevuti, accusava fortissimo dolore nonché fuoriuscita di sangue dal naso. Il tesserato del
Piedigrotta, tuttavia non si fermava e continuava la sua condotta violenta ai danni del direttore di
gara, colpendolo ancora con pugni e schiaffi mentre questi era esanime a terra. Solo il pronto
intervento dei Commissari di Campo interrompeva questa spirale di violenza, che dapprima
allontanavano il tesserato del Piedigrotta e poi aiutavano l’arbitro sofferente, ad alzarsi e a prendere
la strada degli spogliatoi. A questo punto i Commissari di Campo chiamavano i Carabinieri i quali
giungevano sul posto dopo una quarantina di minuti. Costatato lo stato di shock dell’arbitro venivano
chiamati anche i sanitari del 118 che provvedevano alle prime cure nei confronti del mal capitato
direttore di gara, per poi trasportarlo presso l’Ospedale Cardarelli per accertamenti più approfonditi.
Il G.S.T. ascoltato l’arbitro, accertava che questi aveva sentito le persone che lo circondavano,
riferirsi al tesserato coinvolto nella violenza nei suoi confronti, con l’appellativo “Giovanni”, altresì
riferivano di una generica squalifica inflitta ed in corso di esecuzione nei confronti di questi. Pertanto
il direttore di gara, unitamente ai Commissari di Campo, ricostruivano l’esatta identità del tesserato
coinvolto nella violenza, come essere Giovanni Bava e non come riconosciuto ed iscritto a distinta di
gara Antonio Bava. Tutta la documentazione veniva allegata a referto dall’arbitro e questo G.S.T.
approfondiva la questione avendo premura di verificare: sia se vi fosse un tesserato a nome di
Giovanni Bava, sia se effettivamente a carico di questi vi fosse una squalifica in corso di
esecuzione. Effettivamente le circostanze dedotte dal direttore di gara e dai Commissari di Campo,
ampiamente documentate da costoro con svariate allegazioni, nonché l’accertamento svolto presso
l’ufficio tesseramento, permettono a questo Giudice Territoriale di concludere per la sostituzione dei
tesserati, al fine di garantire ad un calciatore in corso di squalifica di prendere parte alla gara pur se
sprovvisto di un titolo idoneo a farlo. Questo, anche alla luce delle convocazioni dei tesserati
coinvolti, che non hanno avuto riscontro e delle generiche motivazioni di giustificazione da parte
della società Piedigrotta senza alcuna allegazione, per quanto riguarda il tesserato Antonio Bava.
Mentre per quanto concerne, invece, il tesserato Giovanni Bava, su cui questo Giudice Sportivo
Territoriale riversa maggiori attenzioni, la società Piedigrotta faceva, in un primo momento,
pervenire un’altrettanta generica dichiarazione di irreperibilità. Successivamente il predetto
dichiarava di essere impegnato lavorativamente, senza produrre alcun tipo di documentazione
attestante l’impegno lavorativo, anche se irrilevante ai fini della nostra disanima.
Questo ufficio ha così ottemperato al diritto di difesa della società Piedigrotta atteso che il mancato
riscontro alla convocazione è motivo di prova dei fatti in contestazione, a loro carico, come costante
giurisprudenza di questo ufficio.
Considerata questa ricostruzione, i fatti adducibili alla società Piedigrotta, di per sé gravi, per la
condotta violenta di un proprio tesserato nei confronti del direttore di gara, sono da considerarsi
gravissimi alla luce dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile
all’attività sportiva, che non consentono assolutamente che possa prendere parte alla gara, sotto
mentite spoglie, un tesserato in corso di squalifica.
Elemento di gravità e di accertata responsabilità diretta della società Piedigrotta viene ad essere
l’iscrizione in distinta di gara di un tesserato con altro nominativo e tutto ciò che consegue le
procedure di riconoscimento dei tesserati, ne deriva che tutto ciò è inaccettabile in sé ma lo diviene
ancora di più se il tesserato in questione realizzi una condotta violenta, atteso che effettivamente il
Giovanni Bava era in corso di squalifica per condotta violenta grave nei confronti di altro tesserato.
Per tali motivi, letti gli artt. 1,3,4,17,18 e 19 C.G.S.;
DELIBERA
di infliggere alla Società Piedigrotta la punizione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 0-3; di comminare un’ammenda di € 800,00 sia a titolo di responsabilità oggettiva
per il comportamento particolarmente violento di un proprio tesserato nei confronti
dell’arbitro di cui € 100,00 imputabili al calciatore Giovanni Bava ex art. 19 co. 6 del C.G.S.
pubblicato sul C.U. n. 75/A del 27.09.2011 della F.I.G.C., sia a titolo di responsabilità diretta
per aver fatto giocare, sotto falso nome un tesserato in corso di squalifica, il quale reiterava
condotta violenta già precedentemente posta in essere per la quale vi era sanzione
disciplinare.
Infligge la penalizzazione di 5 (cinque) punti in classifica nonché la diffida all’esclusione dal
campionato di competenza alla società Piedigrotta.
Infligge a titolo di responsabilità diretta l’inibizione al sig. Zoccolella Giuseppe in qualità di
dirigente accompagnatore, in quanto firmatario della distinta di gara con indicazione
mendace dei partecipanti alla stessa fino a tutto il 19.10.2013.
Letto l’art. 19 co. 3 dispone a carico del tesserato Giovanni Bava, per i fatti in narrativa, la
squalifica fino a tutto il 19/01/2018 e considerata l’infrazione commessa di particolare gravità dispone altresì la preclusione al tesseramento in qualsiasi rango o categoria della FIGC.