COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 55. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI 2010 – GARA PRO PAGANI / UOMO NUOVO NAPOLI 2010 DEL 27.10.2012 – PROMOZIONE RECLAMO SIG. NICOLA TRISCIUOGLIO – GARA PRO PAGANI / UOMO NUOVO NAPOLI 2010 DEL 27.10.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 55. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI 2010 – GARA PRO PAGANI / UOMO NUOVO NAPOLI 2010 DEL 27.10.2012 – PROMOZIONE RECLAMO SIG. NICOLA TRISCIUOGLIO – GARA PRO PAGANI / UOMO NUOVO NAPOLI 2010 DEL 27.10.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; sentito il reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; auditi i Commissari di Campo; letto il reclamo, osserva: con ricorso prodotto entro il termine temporale prescritto, la società Uomo Nuovo Napoli 2010, in persona del presidente, ed il sig. Nicola Trisciuoglio, dirigente, con atto firmato da entrambi, impugnano la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 2.11.2012, pag. 691, del C.R. Campania, con la quale, in relazione alla gara in epigrafe, è stata inflitta la inibizione a svolgere ogni attività fino al 27.03.2013, al sig. Trisciuoglio Nicola, con la seguente motivazione: “si portava nello spogliatoio della società Uomo Nuovo Napoli 2010, pur non essendo autorizzato (in quanto non inserito in distinta), quindi ingiuriava e minacciava i Commissari di Campo, che tentavano di impedirgli l’accesso, e proferiva frasi irriguardose, nei confronti degli Organi Federali (rapporto C.C.)”. La Commissione, preliminarmente, rileva l’inammissibilità dell’atto, così come proposto dal sig. Nicola Trisciuoglio, in quanto non accompagnato dal versamento della tassa reclamo, come prescritto per i reclami presentati direttamente dai tesserati. Per quanto attiene, poi, al reclamo inoltrato dalla società, questa, sentita dalla Commissione nella riunione odierna, ha negato che il proprio dirigente abbia tenuto il comportamento sanzionato, giustificando l’ingresso, nello spogliatoio della propria squadra, al termine del primo tempo, per l’esigenza di rifocillarsi e di cambiarsi d’abito, in conseguenza di una pioggia impietosa ed insistente. Questa Commissione, nella riunione del 10.12.2012, ha sentito anche i Commissari di Campo, i quali hanno confermato quanto scritto nei rispettivi rapporti: in particolare, uno di essi, tra l’altro, riferisce di un comportamento minaccioso ed offensivo e di espressioni prive di riguardo, nonché di una spinta per tentare di accedere agli spogliatoi; l’altro Commissario riferisce di ingresso negli spogliatoi “con fare prepotente”. Deve aggiungersi che, da parte sua, l’arbitro, nel proprio rapporto, ha segnalato un ingresso indebito negli spogliatoi. Questa C.D.T., valutate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, giudica che la pur grave e ben poco commendevole vicenda trovi adeguata corrispondenza e sanzione nell’inibizione del sig. Nicola Trisciuoglio fino al 27.03.2013, come commisurata dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile ed improcedibile il reclamo presentato, in prima persona, dal sig. Nicola Trisciuoglio; di respingere il reclamo prodotto dalla società Uomo Nuovo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della medesima società Uomo Nuovo.
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