COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 56. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. LIONI – GARA POL. LIONI / CANDIDA DEL 22.12.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 56. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. LIONI – GARA POL. LIONI / CANDIDA DEL 22.12.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 59 del 20 dicembre 2012, pag. 1128, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della perdita della gara a carico della società reclamante (perché “la gara è stata sospesa a causa di un guasto dell’impianto d’illuminazione”). Con atto trasmesso mediante raccomandata postale il 27.12.2012, ovvero entro la scadenza dei termini temporali prescritti per il ricorso a questa C.D.T., la società Pol. Lioni ha impugnato la decisione innanzi citata. Questo Collegio osserva che il ricorso è fondato. Invero, la società di casa è certamente responsabile del regolare funzionamento dell’impianto elettrico, allorquando l’illuminazione sia esclusivamente dipendente dal suddetto impianto, anche nel rispetto della disposizione interna, determinata dal C.R. Campania, secondo la quale la società ospitante debba garantire, anche attraverso il generatore di corrente, la possibilità di prosecuzione di una gara, nell’ipotesi di guasti, o sospensione di erogazione di energia elettrica, aut similia. Nella fattispecie, invece, la parziale interruzione dell’illuminazione è stata determinata, come documentato dalla reclamante, da un calo di tensione della rete elettrica del Comune di Lioni. La circostanza innanzi rappresentata si evince dalla dichiarazione rilasciata dal dirigente del Comune di Lioni e depositata in atti da parte della società reclamante. Al proprio reclamo, inoltre, la società Pol. Lioni ha allegato probante documentazione, dimostrativa di aspetti sostanziali, riportati in modo inesatto nel referto arbitrale. Infine, deve tenersi conto che lo stesso direttore di gara ha sottolineato, all’atto dell’audizione presso il Giudice Sportivo Territoriale, che, dopo aver fatto la doccia, aveva “notato che l’illuminazione si era ripristinata”, pur aggiungendo che il “terreno di gioco non era illuminato a sufficienza”. Sulla base di tutte le situazioni e circostanze innanzi specificate, questa C.D.T. giudica che non si verta in un’ipotesi di responsabilità a carico della società ospitante. P.Q.M. DELIBERA in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di accogliere il reclamo proposto dalla società Pol. Lioni, annullando, in ragione dell’insussistenza della responsabilità oggettiva, la punizione sportiva della perdita della gara, a carico della società reclamante; dispone la trasmissione al C.R. Campania per la rifissazione della gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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