COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOVILLENSE AVVERSO LE SANZIONI COMMINATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 102 DEL 6-12-2012 IN MERITO ALLA GARA BOVILLENSE – ATLETICO FONTANA LIRI DEL 2-12- 2012. CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOVILLENSE AVVERSO LE SANZIONI COMMINATE DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 102
DEL 6-12-2012 IN MERITO ALLA GARA BOVILLENSE – ATLETICO FONTANA LIRI DEL 2-12-
2012. CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA.
La società Bovillense ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo, richiamata in epigrafe, con la
quale sono state comminate alla società la penalizzazione di due punti in classifica, l’ammenda di
€ 1.000,00 e l’obbligo di disputare quattro gare casalinghe a porte chiuse, la squalifica sino al 5-12-
2007 all’allenatore Federico Marcello e la squalifica per 4 gare effettive al calciatore Mizzoni
Michele.
Il Giudice nella sua delibera fondava le decisioni assunte esclusivamente sul rapporto di gara
arbitrale e sul rapporto dell’Osservatore Arbitrale dal quale si evinceva che, al termine della gara,
l’allenatore Federico, già allontanato dal campo, rientrava di corsa sul terreno di gioco e poi
sferrava un forte calcio diretto allo stomaco dell’arbitro che frapponeva l’avambraccio destro
impedendo il contatto e subendo però una forte contusione all’arto; il calciatore Mizzoni, capitano,
strattonava a sua volta l’arbitro e poi lo spintonava con il petto; persone non identificate entravano
nel recinto degli spogliatoi e colpivano la porta e le pareti dello spogliatoio arbitrale con calci e
pugni. L’arbitro veniva raggiunto dall’Osservatore Arbitrale che tranquillizzava il direttore di gara e
permaneva nella zona antistante gli spogliatoi, per circa due ore, attendendo che la situazione si
calmasse. Avuta assicurazione dell’intervento della forza pubblica, a dire dei dirigenti locali
chiamata tempestivamente, l’arbitro e l’osservatore scortati dal capitano e da due dirigenti, si
dirigevano verso le proprie autovetture, ma, giunti nei pressi, venivano raggiunti dall’allenatore
Federico che dapprima minacciava violentemente l’arbitro e poi lo colpiva con un forte calcio alle
gambe che gli procurava intenso dolore; poi l’arbitro e l’osservatore arbitrale venivano aggrediti da
otto individui che sopraggiungevano con due autovetture, e li colpivano con calci e pugni; in
particolare l’arbitro veniva colpito con un forte pugno alla tempia che lo faceva barcollare e cadere
in uno stato confusionale. Il direttore di gara veniva sottratto dall’aggressione degli energumeni
solo con il fattivo intervento dell’osservatore arbitrale, che riusciva a trascinarlo verso la sua
autovettura ed a chiudervelo dentro, e dei due dirigenti e del capitano della squadra locale che
facevano scudo con il proprio corpo agli aggressori riuscendo alfine ad allontanarli. Solo a quel
punto venivano chiamati i Carabinieri che raggiungevano l’impianto dopo pochi minuti ma non
potevano far altro che constatare quanto successo e raccogliere le dichiarazioni e le denunce dei
presenti.
La società Bovillense nel suo reclamo, protesta l’assoluta estraneità all’aggressione subita
dall’arbitro nei pressi del parcheggio delle autovetture dissociandosi totalmente dall’azione degli
occupanti le due autovetture intervenute sul posto che assume di non conoscere essendo
totalmente estranee alla società ed alla tifoseria locale. Sottolinea il fattivo comportamento dei
propri dirigenti e del proprio capitano, richiedendo quindi una riduzione delle sanzioni irrogate sia
alla società che ai tesserati.
Ritiene la Commissione che i fatti descritti nel referto e sostanzialmente non smentiti dal reclamo
siano di assoluta gravità ed abbiano meritato senz’altro le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di
primo grado che, alla luce delle puntuali e dettagliate ricostruzioni operate dal direttore di gara e
dall’osservatore arbitrale, appaiono ben motivate ed aderenti. Infatti non può sottacersi che il
Giudice nell’irrogare le sanzioni abbia già tenuto conto del comportamento dei dirigenti e del
capitano, nel frangente dell’aggressione nel parcheggio, tanto da mitigarle nei limiti equi di quanto
disposto. In verità dai documenti in possesso della giudicante si può evincere che le lesioni subite
dall’arbitro furono gravi, tanto da meritare ben 10 giorni di prognosi, ed i colpi sferrati allo stesso
erano potenzialmente idonei a produrne di ancora più gravi. Così come emerge che colpevolmente
i dirigenti locali non si attivarono per chiamare la Forza Pubblica prima che avvenisse
l’aggressione tanto che la prima chiamata ai locali Carabinieri è rubricata solo alle ore 18,30, cioè
dopo l’aggressione del parcheggio. Alla luce di quanto sopra non si può addivenire ad alcuna
rivisitazione delle sanzioni irrogate che sono assolutamente congrue ed idonee nella loro indubbia
afflittività a scongiurare per il futuro comportamenti analoghi di pseudo sostenitori locali che hanno
rischiato di produrre lesioni permanenti o peggio nel malcapitato direttore di gara.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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