COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COR 2005 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 62 DEL 17.1.2013 (Gara: COR 2005 – GARBATELLA del 12.1.2013 – Campionato Allievi Prov.li Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COR 2005 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE
DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI ROMA CON C.U. N. 62 DEL 17.1.2013
(Gara: COR 2005 – GARBATELLA del 12.1.2013 – Campionato Allievi Prov.li Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la gara a margine è stata sospesa al 30mo del secondo tempo poiché, a seguito di un grave
incidente occorso ad un calciatore della Società GARBATELLA, che si trovava a terra in attesa
dell’arrivo dell’autoambulanza, i giocatori e i dirigenti della stessa Società non riprendevano il
gioco, motivando tale decisione con la mancanza delle condizioni psicologiche atte a continuare
l’incontro.
Il Giudice Sportivo della delegazione Provinciale di Roma, decideva la ripetizione dell’incontro,
riscontrando nel caso in esame una gravità tale da avvalersi della discrezionalità prevista dall’art.
17 del C.G.S.
La Società COR 2005 ha contestato tale decisione, asserendo di non ravvisare, circa l’episodio, gli
estremi di una gravità tale da dover far ripetere l’incontro, trattandosi di circostanza purtroppo
ricorrente negli incontri sportivi.
La ricorrente conclude con la richiesta della perdita della gara a carico della controparte,
responsabile, a suo dire, della sospensione dell’incontro.
Tale istanza è stata ribadita in sede di audizione della Società.
Dalla lettura degli atti ufficiali emerge che l’episodio stesso, non ha assunto una gravità tale da
poter essere connotato come fatto eccezionale, infatti il calciatore infortunato, pur assai dolorante
a terra – è stato soccorso dai medici dell’autoambulanza, giunta dopo circa 15 minuti, per cui il
gioco poteva poi riprendere.
Tanto premesso, ritenendo assumibili le doglianze della ricorrente ed addebitando alla Società
GARBATELLA , ai sensi dell’art. 17 comma 1 del C.G.S., la responsabilità della mancata regolare
conclusione della gara per non aver ripreso il gioco dopo l’incidente al proprio calciatore, questa
Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società COR 2005 e, per l’effetto, di revocare la decisione
del primo Giudice circa la ripetizione della gara.
Di infliggere alla Società GARBATELLA la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 – 3, un punto di penalizzazione nonché l’ammenda di € 25 (I rinuncia).
La tassa reclamo va restituita.
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