COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NETTUNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500 A SUO CARICO E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE D’AMBRA MARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL 23.1.2013 (Gara: NETTUNO – CASALOTTI del 20.1.2013 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NETTUNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500 A SUO CARICO E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE D’AMBRA MARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL 23.1.2013 (Gara: NETTUNO – CASALOTTI del 20.1.2013 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società NETTUNO, ha contestato le decisioni come a margine, assumendo che i propri sostenitori non hanno posto in essere atteggiamenti di gravità tale da dover essere sanzionato con una pena pecuniaria così alta. In merito alla squalifica inflitta all’allenatore D’AMBRA la ricorrente fa presente che lo stesso tecnico si è limitato a ripetute e forti proteste senza mai eccedere in espressioni offensive o minacciose. La Società conclude con la richiesta di una revisione delle sanzioni ritenute sproporzionate. Circa l’ammenda, questa Commissione, dopo aver letto gli atti ufficiali, è del parere che la sanzione stessa vada ridimensionata, in quanto trattasi del comportamento di un singolo sostenitore il quale, a fine gara, minacciava l’arbitro agitando un oggetto, dalle caratteristiche indistinte, senza nocumento per l’arbitro. Per quanto riguarda l’allenatore D’AMBRA, pur censurando il suo comportamento intollerabile, questa Commissione ritiene che la squalifica vada leggermente ridotta, tenuto conto della mancanza di invasività nella condotta dello stesso tecnico. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il ricorso in argomento e, per l’effetto, di ridurre l’ammenda a carico del NETTUNO ad € 300 e la squalifica dell’allenatore D’AMBRA MARCO a 4 gare. La tassa reclamo va restituita.
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