COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEBUONO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 75 A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PACELLI LEONARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 DEL 9.1.2013 (Gara: SANTA GEMMA – REAL MONTEBUONO del 22.12.2012 – Campionato C5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEBUONO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 75 A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PACELLI LEONARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 DEL 9.1.2013 (Gara: SANTA GEMMA – REAL MONTEBUONO del 22.12.2012 – Campionato C5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società REAL MONTEBUONO ha contestato le decisioni di prima istanza, assumendo che il calciatore PACELLI non ha lanciato il pallone contro l’arbitro, che l’autore del gesto è stato il compagno di squadra, ROMANO GIOVANNI, in segno di stizza, e che il pallone stesso non ha colpito alcuno. La ricorrente poi asserisce che l’arbitro non è stato fatto oggetto di offese da parte dei propri sostenitori. La Società chiede l’annullamento della sanzione a carico del PACELLI e della pena pecuniaria. Tale istanza è stata confermata in sede di audizione dalla stessa Società. Il contenuto degli atti ufficiali, smentisce le asserzioni della reclamante. Infatti, dalla lettura del referto arbitrale, emerge che proprio il PACELLI ha lanciato il pallone contro l’arbitro da distanza ravvicinata e lo ha colpito al viso, causandogli momentaneo dolore e che il Direttore di gara è stato fatto oggetto di offese e minacce da parte di un sostenitore della Società REAL MONTEBUONO. E’ stato, comunque, sentito l’arbitro il quale, in sede di supplemento di referto, ha confermato le circostanze di cui sopra ed in particolare il lancio del pallone da parte del PACELLI, a fine gara, non confuso da lui con il ROMANO, di diversa configurazione fisica. Stante quanto sopra, ritenute inattendibili le lamentele della reclamante, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società REAL MONTEBUONO, confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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