COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR ACQUAPENDENDE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 300, DI SQUALIFICA FINO AL 5.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE RONCA FRANCESCO, FINO AL 5.4.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MANSOUR DAVIDE E FINO AL 5.3.2013 A CARICO DEL CALCIATORE JACOPO PALLA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 39 DEL 10.1.2013 (Gara: VIGOR ACQUAPENDENTE – MONTEFIASCONE del 5.1.2013 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR ACQUAPENDENDE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 300, DI SQUALIFICA FINO AL 5.6.2013 A CARICO
DEL CALCIATORE RONCA FRANCESCO, FINO AL 5.4.2013 A CARICO DEL CALCIATORE
MANSOUR DAVIDE E FINO AL 5.3.2013 A CARICO DEL CALCIATORE JACOPO PALLA
ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO
CON C.U. N. 39 DEL 10.1.2013
(Gara: VIGOR ACQUAPENDENTE – MONTEFIASCONE del 5.1.2013 - Campionato Jun. Prov.
Viterbo)
La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società VIGOR ACQUAPENDENTE si è dogliata delle decisioni del Giudice di I grado, come in
titolo, assumendo che la gara non poteva essere sospesa per inferiorità numerica della
reclamante, in quanto i calciatori MANSOUR, PALLA e RONCA non erano stati espulsi dal campo,
né era annotata la loro espulsione della lista di gara.
I citati calciatori PALLA JACOPO e RONCA FRANCESCO non avevano assunto comportamenti
minacciosi ed offensivi verso l’arbitro, ma si erano limitati a forti proteste e richieste di spiegazioni,
mentre il MANSOUR DAVIDE non era presente all’episodio.
Inoltre, i propri sostenitori non si erano resi responsabili di atti di intemperanza nei riguardi
dell’arbitro.
La reclamante conclude quindi con la richiesta di revoca delle sanzioni, ivi compresa quella
riguardante il Dirigente ROMANINI FRANCESCO , o una loro sostanziale riduzione.
Dalla lettura degli atti ufficiali emerge, per contro, che l’arbitro, all’atto dell’espulsione per somma di
ammonizioni di PALLA LEONARDO, veniva attorniato da calciatori della Società VIGOR
ACQUAPENDENTE, tra i quali riconosceva il RONCA che lo spintonava facendolo indietreggiare,
il MONSOUR che gli rivolgeva ripetute offese e minacce e PALLA JACOPO, che teneva nei suoi
confronti un comportamento ingiurioso e minaccioso.
A tal punto, il Direttore di gara, visto che la Società VIGOR ACQUAPENDENTE, contava
complessivamente sei espulsioni, decideva di sospendere definitivamente l’incontro per
insufficienza numerica, omettendo di notificare gli ultimi provvedimenti ai responsabili, per motivi di
sicurezza.
Tanto premesso, appare chiaro l’addebito di responsabilità alla Società ricorrente, circa la perdita
della gara, indipendentemente dall’annotazione sulla distinta, nonché il comportamento dei
calciatori sanzionati adeguatamente dal Giudice di prime cure.
Non pare appropriata, peraltro, la pena pecuniaria in assenza di qualsiasi condotta intemperante
da parte dei sostenitori locali.
L’inibizione al Dirigente ROMANINI non è impugnabile in quanto inferiore ad un mese (art. 45 del
C.G.S.).
Alla luce di quanto sopra, considerate in gran parte prive di fondamento le lagnanze della
reclamante, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società VIGOR ACQUAPENDENTE,
revocando l’ammenda di € 300 a suo carico, e confermando tutte le rimanenti decisioni impugnate.
La tassa reclamo va restituita.
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