COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BRANCALENTE GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 DEL 17.1.2013 (Gara: FIANO ROMANO – BOREALE del 12.1.2013 – Campionato Jun. Reg. B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BRANCALENTE GIORGIO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132
DEL 17.1.2013
(Gara: FIANO ROMANO – BOREALE del 12.1.2013 – Campionato Jun. Reg. B)
La Commissione Disciplinare
Letto il reclamo con cui la Società A.S.D. FIANO ROMANO ritiene che la pena inflitta al calciatore
BRANCALENTE GIORGIO appare eccessiva, in relazione all’entità del fatto accaduto, facendo
presente che il comportamento dell’atleta - lancio del pallone – non era direttamente rivolto
all’arbitro, ma esprimeva esclusivamente un gesto di stizza per l’esito della gara.
Tra l’altro, precisa la reclamante, che l’arbitro non ha subito alcun danno fisico, non essendoci
stato nell’occasione alcun tipo di violenza.
Questa Commissione Disciplinare ha letto il supplemento di rapporto redatto dall’arbitro, il quale
descriveva l’episodio in contestazione, in modo particolareggiato. Il BRANCALENTE al termine
dell’incontro prendeva il pallone con le mani e dalla distanza di circa un metro lo tirava
volontariamente addosso all’arbitro che istintivamente riusciva con il braccio destro a deviare il
pallone, che altrimenti lo avrebbe colpito in pieno petto.
Appare a questo Organo Giudicante, la dinamica dell’episodio difforme da quanto riportato dalla
reclamante nel proprio atto difensivo.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di prime cure non può che essere condivisa da questa
Commissione, che la ritiene del tutto congrua, in considerazione del fatto che l’arbitro, senza quel
gesto istintivo, sarebbe stato colpito in pieno petto.
Ciò detto, ritenute infondate le doglianze avanzate dalla Società A.S.D. FIANO ROMANO, questa
Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo in questione, confermando, per l’effetto, la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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