COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BRANCALENTE GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 DEL 17.1.2013 (Gara: FIANO ROMANO – BOREALE del 12.1.2013 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BRANCALENTE GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 132 DEL 17.1.2013 (Gara: FIANO ROMANO – BOREALE del 12.1.2013 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare Letto il reclamo con cui la Società A.S.D. FIANO ROMANO ritiene che la pena inflitta al calciatore BRANCALENTE GIORGIO appare eccessiva, in relazione all’entità del fatto accaduto, facendo presente che il comportamento dell’atleta - lancio del pallone – non era direttamente rivolto all’arbitro, ma esprimeva esclusivamente un gesto di stizza per l’esito della gara. Tra l’altro, precisa la reclamante, che l’arbitro non ha subito alcun danno fisico, non essendoci stato nell’occasione alcun tipo di violenza. Questa Commissione Disciplinare ha letto il supplemento di rapporto redatto dall’arbitro, il quale descriveva l’episodio in contestazione, in modo particolareggiato. Il BRANCALENTE al termine dell’incontro prendeva il pallone con le mani e dalla distanza di circa un metro lo tirava volontariamente addosso all’arbitro che istintivamente riusciva con il braccio destro a deviare il pallone, che altrimenti lo avrebbe colpito in pieno petto. Appare a questo Organo Giudicante, la dinamica dell’episodio difforme da quanto riportato dalla reclamante nel proprio atto difensivo. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di prime cure non può che essere condivisa da questa Commissione, che la ritiene del tutto congrua, in considerazione del fatto che l’arbitro, senza quel gesto istintivo, sarebbe stato colpito in pieno petto. Ciò detto, ritenute infondate le doglianze avanzate dalla Società A.S.D. FIANO ROMANO, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo in questione, confermando, per l’effetto, la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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